Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13043 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30251-2011 proposto da:

C.E. SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CERASOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO MARIA BRUNETTI;

– ricorrente –

contro

FINCIBEC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE, 145, presso lo studio dell’avvocato FABIO MANISCALCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO LANCELLOTTI;

– controricorrente –

e contro

F.C., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 667/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Ancona, depositata il 12 settembre 2011, che ha accolto l’appello principale proposto da Fincibec s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 668 del 2006 e nei confronti di C.E. s.r.l, F.C. e S.M..

1.1. – Per quanto riferito nella sentenza d’appello, il Tribunale aveva accolto sia la domanda di garanzia proposta dai coniugi F.- S. nei confronti di C.E., per i vizi e difetti delle piastrelle di ceramica per pavimenti acquistate nel mese di giugno 1989, sia la domanda di manleva proposta da C. E. nei confronti di Industrie Gres Ceramico MONOCIBEC s.p.a., poi Fincibec spa, produttore delle piastrelle.

2. – La Corte d’appello, in accoglimento del gravame principale proposto da Fincibec spa, rigettava la domanda di manleva sul rilievo che l’azione di garanzia, proposta da c.E. nei confronti di Fincibec era prescritta, per essere decorso oltre un anno dalla consegna del materiale senza che fossero intervenuti atti interruttivi.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso C.E. srl sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Fincibec spa. Sono rimasti intimati F.C. e S.M.. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 2043 e 2497 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., del D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 4, 5, 6 e 8 trasfuso nel D.Lgs. n. 206 del 2005, nonchè vizio di motivazione.

La società ricorrente eccepisce la formazione del giudicato interno, per mancanza di specifica impugnazione, sulla condanna di Fincibec in qualità di produttore del materiale difettoso, secondo i principi contenuti nella normativa a tutela del consumatore, mentre la Corte d’appello aveva deciso la domanda di manleva applicando le regole proprie del regime di responsabilità contrattuale, sulla base di una prospettazione nuova introdotta con l’atto di appello di F..

1.2. – La ricorrente denuncia, inoltre, l’assenza di motivazione sul punto decisivo, costituito dalla domanda di garanzia che C. E. aveva svolto in qualità di acquirente, verso il produttore, a fronte del risarcimento richiesto dagli attori.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1495 e 2944 c.c., artt. 116 e 167 c.p.c..

La ricorrente assume l’erroneità della decisione anche nella prospettiva dell’azione di garanzia ex art. 1495 c.c., poichè la Corte d’appello non aveva tenuto conto che non era stata contestata la lettera 19 settembre 1991 – inviata da C.E. sia agli acquirenti della partita di piastrelle, sia alla società produttrice – nella quale si dava atto che Fincibec aveva assunto l’impegno di eliminare almeno parzialmente i vizi del materiale.

2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

2.2. – La sentenza di primo grado ha qualificato la domanda di manleva proposta da C.E. nei confronti di Fincibec come domanda di garanzia ex art. 1495 c.c., e l’ha accolta, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione annuale, sul rilievo che C. E. aveva denunciato i vizi delle piastrelle a F. subito dopo aver constatato (in persona del titolare) l’esistenza dei vizi stessi e promesso agli acquirenti la sostituzione delle piastrelle.

La circostanza, confermata dai testi, era antecedente al 18 novembre 1991 e cioè alla data dalla quale, secondo il Tribunale, doveva farsi decorrere il termine annuale di prescrizione dell’azione di garanzia.

Risulta evidente che il Tribunale ha sussunto nella fattispecie configurata dall’art. 1495 c.c. sia l’azione proposta dagli acquirenti nei confronti di C.E., sia quella proposta da C.E. nei confronti di Fincibec, senza fare alcun richiamo alla diversa disciplina della tutela del consumatore, e da ciò discende che la Corte d’appello, nel riesaminare ai sensi dell’art. 1495 c.c. l’eccezione di prescrizione riproposta dall’appellante, non è incorsa in violazione del giudicato interno, nè in ultrapetizione.

2.3. – Non sussiste neppure il vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo di ricorso.

La circostanza che Fincibec non avesse contestato la lettera di denuncia dei vizi inviatale da C.E. in data 19 settembre 1991 non poteva assumere alcun significato una volta ritenuto, come ha fatto la Corte d’appello, che l’azione si era prescritta nel mese di giugno 1990, vale a dire un anno dopo la consegna delle piastrelle, avvenuta nel mese di giugno 1989, e che non erano intervenuti atti interruttivi.

La sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, a norma dell’art. 1495 c.c., comma 3, il termine di prescrizione di un anno per l’esercizio dell’azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 26967 del 2011).

3. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA