Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13043 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16836-2009 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

COEN, che la rappresenta) e difende unitamente all’avv. DRUDA DAVIDE,

giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 22.5.08, depositata il 23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PERSICO Mariaida;

udito per la ricorrente l’Avvocato Coen Stefano che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Persico Mariaida, letti gli atti depositati, osserva:

1. R.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 23/08, depositata il 23 maggio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento con il quale, ai fini Irpef, veniva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, in quanto ritenuto suscettibile di utilizzazione edificatoria, pur in mancanza dello strumento urbanistico attuativo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, accompagnato da idoneo quesito, la contribuente censura (ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. b (T.U.I.R.) – ratione temporis applicabile -, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, art. 3 e art. 10) la mancata utilizzazione del concetto di “edificabilità in concreto”, ritenendo che la norma di cui all’art. 36 cit. non abbia natura interpretativa e sia quindi insuscettibile di interpretazione analogica, ed inoltre che l’applicazione retroattiva della stessa si scontri con il principio della irretroattività della normativa tributaria e con il generale principio dell’affidamento affermati dagli artt. 3 e 10 dello Statuto del Contribuente.

La censura è manifestamente infondata.

2.1 La questione della natura di tale norma è già stata affrontata da questa Corte (Cass. S.U. n. 25506/2006; n. 16714/2007) che ha affermato sia che i criteri per stabilire la nozione di area edificabile “sono stati modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, che è da ritenere disposizione di natura interpretativa con conseguente applicabilità anche ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore”; sia che, “a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, contenente una disposizione in materia di imposta di registro del tutto identica a quella della L. n. 880 del 1986, art. 8, l’edificabilità di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi atteso che già l’avvio del procedimento per la formazione del p.r.g. è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, pur con tutti i necessari distinguo, riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali” (Cass. n.11217/2007).

2.2 Quanto poi alle denunciate violazioni dei principi di cui agli artt. 3 e 10 della L. 212/2000 va richiamata l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 41/2008 che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonchè ai principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, in quanto la disposizione censurata, nello stabilire che uri area è da considerare fabbricabile, ai fini dell’ICI, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, sarebbe dotata di efficacia retroattiva ed inciderebbe, pertanto, sulla precedente definizione di area fabbricabile rilevante ai fini dell’ICI e contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b). Infatti, la disposizione censurata, avendo natura di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), di tale decreto legislativo, si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell’area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevole.” (Sulla L. 27 luglio 2000, n. 212 v.

ordinanze n. 180/2007, n. 428/2006 e n. 216/2004).

3. Il secondo motivo, accompagnato da idoneo quesito, con il quale viene censurata il mancato riconoscimento della non punibilità, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in combinato disposto con gli art. 8 cit. D.Lgs. e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 è palesemente fondato in applicazione dei principi già affermati da questa Corte (Cass. 24670/2007). Nel caso di specie la situazione di obiettiva incertezza esistente nel 1999 (epoca alla quale si riferisce l’accertamento) è testimoniata dal dibattito giurisprudenziale e dottrinario che ha accompagnato e poi determinato l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale sul punto, pervenuta solo successivamente all’affermazione dei principi sopra richiamati.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il primo motivo del ricorso viene rigettato, mentre viene accolto il secondo motivo;

che, pertanto, in tali limiti, viene cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente con esclusivo riferimento alle sanzioni;

che, tenuto conto dell’esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo;

cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente esclusivamente con riferimento alle sanzioni. Compensa interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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