Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13042 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27910-2010 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA I. GOIRAN

23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO SARTEA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VERONA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2009 COMM.TRIB.REG. del VENETO SEZ.DIST.

di VERONA, depositata L’08/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. Z.E. ricorre su tre motivi per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in epigrafe indicata, che in riforma della prima decisione, sull’appello dell’Ufficio, ha riconosciuto la legittimità dell’avviso con il quale era stata accertata la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno ritenuto in parte edificabile, emesso ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2000.

Il terreno era pervenuto alla contribuente nel 1997 per successione ed il valore dichiarato in tale successione era stato concordato con l’Agenzia delle entrate, in sede di accertamento con adesione, in Lire 206.289.000. Nell’anno 2000 il terreno era stato venduto al prezzo di Lire 200.000.000. L’Agenzia aveva proceduto ad accertare la plusvalenza riferita a tale vendita sulla scorta della rideterminazione del valore in Lire 351.000.000, effettuata ai fini della imposta di registro.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

2. Il giudice di appello aveva ritenuto legittima la determinazione della plusvalenza sulla scorta del valore del bene rideterminato in sede di accertamento dell’imposta di registro.

3. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Il ricorso è articolato su tre motivi: con il primo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè, a dire della ricorrente il riferimento in appello al D.L. n. 223 del 2006, art. 36 che aveva definito la nozione di area edificabile ricollegandola alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione, doveva essere considerata una eccezione nuova e, perciò, inammissibile; con il secondo motivo si denuncia la insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all’ambito di applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 sostenendosi che quanto previsto dal cit. art. 36 si pone solo come indizio che l’Agenzia deve supportare con l’ausilio di prove o indizi, il che nel caso di specie non era avvenuto; con il terzo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza circa la sussistenza del presupposto impositivo, costituito dall’effettiva esistenza di un maggior corrispettivo, dall’effettiva percezione da parte della contribuente nell’anno solare oggetto di accertamento, laddove l’accertamento era stato fondato presuntivamente sulla base dell’avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di registro.

2.1 Il primo motivo è infondato e va respinto.

2.2. Si osserva che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disposizione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, (norma che precisa quando un’area può essere considerata edificabile ai fini tributari) ha natura meramente interpretativa (Cass. SSUU n. 25505/2006) ed è, conseguentemente, applicabile ai rapporti pendenti, quale quello per cui è causa. E’ stato pertanto affermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R. come interpretato dall’art. 36, comma 2, cit., in relazione alla tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è sufficiente che lo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale sia stato adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo (ex multis Cass. n. 13142/14). E’ stato inoltre precisato che non è d’ostacolo alla qualificazione quale norma interpretativa retroattiva dell’art. 36, comma 2, cit. il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti) secondo cui “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”, in quanto l’art. 36, comma 2, dotato della stessa forza della L. n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come sottolineato dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004), è idoneo a derogare implicitamente a quest’ultima e, conseguentemente, ad introdurre nell’ordinamento una valida norma di interpretazione autentica, ancorchè priva di una espressa autoqualificazione in tal senso (Cass. nn. 19225/2012, 7909/2016).

2.3. Da quanto premesso in diritto, consegue che l’invocata applicazione dell’art. 36 cit. da parte dell’Amministrazione non costituisce una nuova eccezione, che sarebbe stata inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ma solo un ulteriore argomento di fonte normativa a sostegno della originaria questione già posta a fondamento della ripresa confluita nell’avviso impugnato, concernente la edificabilità dei terreni e la rilevanza di ciò ai fini del computo della plusvalenza.

3.1. I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti.

3.2. Osserva la Corte che, indipendentemente dagli argomenti al riguardo spesi in ricorso nell’illustrare i vizi motivazionali, le censure intercettano la decisiva questione dell’illegittimo utilizzo del criterio presuntivo di determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte sul reddito, costituito dal valore utilizzato per quantificare l’imposta di registro, illegittimità che, ai fini che occupano, discende dallo ius superveniens rappresentato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che “il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, alla stregua di interpretazione cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative. Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4 laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 7488 del 15/04/2016, n. 3590/2017).

3.3. L’accoglimento dei motivi secondo e terzo nei termini precisati assorbe l’esame degli ulteriori profili di doglianza, in quanto impone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della controversia alla CTR per un compiuto riesame delle questioni sottoposte al suo vaglio in adesione ai principi prima espressi.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi secondo e terzo, infondato il primo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto per il riesame nei limiti dei motivi accolti e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso sui motivi secondo e terzo, infondato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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