Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13042 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Fossano, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via F. Cesi 44, presso lo studio

dell’avv. GESSINI AGOSTINO, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Alberto Leone, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

N.A. e N.B., elett.te dom.ti? in Roma, alla via dei

Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. MARINI GIUSEPPE, dal

quale sono rapp.te e difese unitamente all’avv. Ernestina Pollarolo,

giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 7/38/09 depositata il 21/1/09;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da N.A. e N.B. contro il Comune di Fossano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalle contribuenti contro la sentenza della CTP di Cuneo n. 134/03/07 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento ICI 2001. La CTR annullava gli avvisi sul rilievo che il Comune non aveva “rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, ovvero che la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili costituisce una facoltà per le Amministrazioni comunali vincolando irrevocabilmente le medesime alla sua applicazione, determinando il valore dei terreni equitativamente per relationem alla delibera 47/01 e non sulla deliberazione della giunta regionale del 24/3/98 …..

nonchè per la mancata allegazione degli atti di riferimento.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso N.A. e N.B.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le contro-ricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 2007, art. 59, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il Comune dovesse determinare il valore della aree in questione sulla base della delibera regionale 23/4/1998.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione ed errata interpretazione della L. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha annullato gli avvisi sulla base della mancata allegazione della delibera sulla base della quale è stato determinato il valore delle aree.

Va a tal punto osservato che la mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui si afferma “tenuto conto che il terreno è stato riconvertito da area edificabile in area verde”, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto la sentenza risulta sostanzialmente fondata sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, e sulla mancata allegazione degli atti di riferimento, di talchè il Collegio non ritiene che l’espressione surriportata costituisca ragione distinta e autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione sul piano logico-giuridico.

Nel merito fondato è il primo motivo di censura alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 16702/2007) secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), poichè il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) riconosce al consiglio comunale la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi dell’art. 52 del medesimo D.Lgs., pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro”.

Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 25371 del 17/10/2008), secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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