Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13041 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11396-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4039/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Roma dichiarava improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra L.E. e il predetto Ministero;

la Corte territoriale, rilevata all’udienza del 18/5/2015 la nullità della notifica dell’appello “per insuperabili incertezze sul suo esito”, fissava il termine perentorio del 31/10/2015 per il rinnovo della notifica e, riscontrato che la medesima non era stata effettuata presso il domicilio eletto, dichiarava l’improcedibilità dell’appello per mancata ottemperanza all’ordine di rinnovo ex art. 291 c.p.c.;

avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Ministero Istruzione Università e Ricerca sulla base di unico motivo;

la controparte rimaneva intimata;

veniva disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, in primis effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

va premesso che a seguito del provvedimento presidenziale del 15 aprile 2019, con il quale è stato assegnato termine per il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione, è stata effettuata nuova regolare notifica del medesimo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sicchè si è realizzata la condizione per la trattazione del ricorso medesimo;

con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 149,291 e 421 c.p.c. nonchè della L. n. 890 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la Corte d’appello aveva erroneamente disposto l’ordine di rinnovazione della notifica in violazione degli artt. 291 e 421 c.p.c., pur in presenza di un procedimento notificatorio perfettamente valido ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 8 ed idoneo a consentire l’instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 148 c.p.c.;

il motivo è fondato poichè il ricorrente allega, nel rispetto degli oneri di autosufficienza, documentazione da cui risulta che l’originaria notificazione, antecedente all’ordine di rinnovazione, era stata effettuata regolarmente presso il domicilio eletto dalla controparte nel giudizio di primo grado, con atto poi ritirato dal destinatario direttamente all’ufficio postale;

nella descritta situazione opera il principio (Cass. n. 16145 del 21/12/2001, conforme anche Cass. n. 16803 del 25/08/2004, Cass. n. 1913 del 29/01/2008) in forza del quale “L’ordine di rinnovo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell’art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l’atto che dispone la Firinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., perchè discostantesi del relativo modello processuale (in quanto emesso al difuori delle ipotesi consentite) e perchè inidoneo a raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l’interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze processuali della propria inottemperanza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto, in relazione a sentenza dichiarativa dell’improcedibilità dell’appello per inottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione dell’atto di impugnazione, ammissibile il ricorso per cassazione volto a dimostrare la ritualità dell’originaria notificazione, e perciò l’illegittimità dell’ordine di rinnovazione della stessa);

in base alle svolte argomentazioni, in dissonanza rispetto alla proposta, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con declaratoria di nullità della rinnovazione della notificazione dell’atto di appello e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà al compimento delle attività processuali successive all’atto dichiarato nullo, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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