Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13041 del 24/06/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13041 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 6612/10 proposto da:
Basco Achille e Basco Salvatore,
elettivamente
domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio n. 28, presso lo
Studio dell’Avv. Giampiero Fantozzi, rappresentati e
difesi dall’Avv. Luigi Palladino, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia
delle
rappresentante
Entrate,
in persona del
pro tempore,
legale
elettivamente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
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Data pubblicazione: 24/06/2015
- intimato controricorrente resistente con atto d’I
costituzioneavverso la sentenza n. 544/12/10 della Commissione
Tributaria Centrale sez. di Napoli, depositata il 2
febbraio 2010;
udienza del 6 maggio 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Gianni De Bellis, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Con l’impugnata sentenza n. 544/12/10, depositata il 2
febbraio 2010, la Commissione Tributaria Centrale, sez.
di Napoli, accolto il ricorso dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 148/04/95 della Commissione
Tributaria di secondo grado di Caserta, giudicava
inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti
Basco Teresa + sette avverso l’avviso col quale
l’Amministrazione recuperava maggiori INVIM e imposta
di registro relativamente ad un complesso atto di
donazione, vendita e divisione di “immobile in San
Marcellino”.
Contro la sentenza della CTC, i soli contribuenti Basco
Achille e Basco Salvatore proponevano ricorso per
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia
delle Entrate resisteva con controricorso.
All’Udienza la Corte ordinava alle parti di integrare
il contraddittorio nei confronti degli altri
contribuenti che avevano partecipato al giudizio, ma
senza esito. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; spese integralmente
compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 6 maggio 2015
inammissibile, con spese integralmente compensate.