Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13041 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del MINISTRO pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SS. PIETRO E

PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TOMASSINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CASAMASSIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2010 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal consigliere dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione su un unico motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 87/09/2010 depositata in data 24.6.2010, con la quale, rigettandosi l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità ai fini dell’accertamento con metodo sintetico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, dell’applicazione dei coefficienti presuntivi previsti dai D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992 ad annualità di imposta ad essi anteriori (nella specie, 1989).

2. L’intimato si è costituito con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Qualora, infatti, come nel caso di specie, al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva al 10 gennaio 2001, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero dal giudizio. Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle entrate, sicchè il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (Cass. n. 24245 del 2004, n. 6591 del 2008).

2.1. Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e dei D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992.

In tale prospettiva, la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza, nel disattendere l’appello dell’Ufficio, si pone in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la rettifica del reddito con metodo sintetico, in base al cd. redditometro previsto dai decreti ministeriali citati, non determina alcun problema di retroattività essendo stato in tali termini disciplinato il potere di accertamento, rispetto al quale il momento di elaborazione del redditometro stesso non possiede alcuna rilevanza.

2.2. Il ricorso, con il quale si censura per violazione di legge l’illustrata ratio decidendi, appare fondato.

2.3. La sentenza della C.T.R., invero, nel richiamare un isolato precedente di questa Corte (Cass. n. 10029 del 2009), ha rilevato che, nel caso oggetto di giudizio, l’applicazione dei coefficienti indicati nei D.M. del 1992 aveva condotto all’accertamento di un reddito del contribuente, per l’anno 1989, superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle tabelle contenute nei precedenti decreti ministeriali, ed in particolare nel D.M. 25 luglio 1990.

Muovendo da tale presupposto, i giudici d’appello hanno osservato che “i D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 hanno realizzato una vera e propria modifica sostanziale della normativa preesistente, sia riguardo all’introduzione di nuovi indici di redditività (come l’abitazione principale) “sia riguardo all’introduzione di una diversa procedura di calcolo che prende in esame nuovi parametri di base, nuovi coefficienti di valutazione e nuove percentuali di abbattimento progressivo dei singoli valori che concorrono alla determinazione del reddito complessivo sul quale incidono tutti in maniera determinante”. La C.T.R. ha, conseguentemente, ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato, facendo applicazione dei D.M. del 1992 per la determinazione, in via sintetica, del reddito dell’anno 1989, avesse violato, in danno del contribuente, il principio di irretroattività della normativa tributaria, riaffermato dalla L. n. 212 del 2000, art. 3.

2.4. I consolidati principi fissati in subiecta materia della giurisprudenza di questa Corte hanno, tuttavia, chiarito che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi rende legittima l’applicazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 1, anche agli anni antecedenti, non ponendosi alcun problema di retroattività attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito. (Cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21041 del 2014, 9539 del 2013, 8287 del 2013, 22285 del 2011, 2511 del 2009, 13316 del 2006, 19108 e 21445 del 2005, 14161 del 2003).

2.5. Pertanto, la riconosciuta natura procedimentale e non sostanziale delle predette norme secondarie consente di ritenere del tutto legittima la previsione che estende la loro applicabilità ai periodi precedenti a quello della loro formulazione, anche nell’ipotesi di successivi aggiornamenti dei fattori indicativi di capacità contributiva; e ciò indipendentemente dall’eventuale diverso risultato accertativo conseguente dalla loro applicazione rispetto a quello che sarebbe – in ipotesi – scaturito dall’applicazione dei previgenti indici e coefficienti presuntivi.

2.6. Ne consegue che, nella specie, risulta legittimo l’accertamento effettuato dall’Ufficio, in quanto fondato sui predetti fattori-indice, essenzialmente costituiti dal possesso da parte del contribuente di determinati beni (autovettura, abitazione principale), poichè essi costituiscono quegli “elementi e circostanze di fatto certi” di cui fa parola il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sintomatici di una capacità di spesa da cui deriva la presunta corrispondente disponibilità di un adeguato reddito in capo al soggetto; restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (cfr. Cass. n. 9539 del 2013).

2.7. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la controversia va rimessa alla C.T.R. affinchè in applicazione dei principi prima indicati, esamini le questioni di merito e valuti gli argomenti difensivi svolti dalle parti sui fatti di causa pervenendo ad una compiuta motivazione che dia conto del percorso logico/giuridico seguito, atteso che tale valutazione era rimasta assorbita dalla pronuncia di illegittimità formale dell’accertamento.

3.1. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia è diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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