Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13041 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24817-2011 proposto da:

C.N.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO NOBILI;

– ricorrente –

contro

VMP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO PRENCIPE;

– controricorrente –

e contro

MARITALIA SRL, SAVIPA SRL;

– intimati –

avverso il provvedimento RG.126/11 del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositato il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Sergio LEONARDI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PRENCIPE Gaetano, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.N.A. ricorre a questa Corte per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Foggia n. 126/2011 con cui, in parziale accoglimento della opposizione proposta da VMP S.r.l.

avverso il decreto di liquidazione del Giudice della Sezione Distaccata di Manfredonia venivano rideterminati (dagli originari euro ottomila) in Euro 5.007,00 i compensi spettanti all’odierno ricorrente nella qualità di CTU svolta nel procedimento di ATP svoltosi innanzi a quella sezione.

Il ricorso in esame è basato su un unico motivo.

Resiste con controricorso l’intimata società VMP.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione degli arti. 1 e 11 delle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 1988 e succ. modif. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è del tutto infondato.

L’impugnato provvedimento, facendo buon governo delle norme di legge applicabili nell’ipotesi, ha correttamente deciso.

La congrua motivazione a corredo dello stesso provvedimento, per di più, appare immune da vizi censurabili in questa sede. Nella sostanza, ai fini della determinazione degli onorari dovuti al consulente tecnico di ufficio, la base del valore della controversia, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 1988 era quella del valore della controversia e tale valore andava correttamente rinvenuto nel costo delle opere necessarie per eliminare il danno (Euro 67mila) e non certo nel valore (otto milioni) dell’intero fabbricato per il quale quelle opere si rendevano necessarie.

Il motivo ed il ricorso devono, pertanto, essere rigettati.

2.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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