Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13041 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11972/2014 R.G. proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Labbate del

foro di Vasto, elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Ramusio

n. 6, presso l’avv. Alfonso Tinari;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/04/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, emessa il 14

ottobre 2013 depositata l’11 novembre 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.S. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 659/04/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, emessa il 14 ottobre 2013 depositata l’11 novembre 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento con metodo sintetico del reddito per l’anno di imposta 2004, ha rigettato l’appello del contribuente;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 28 gennaio 2021;

in data 23 ottobre 2020 il ricorrente, M.S., ha depositato istanza di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 con allegata documentazione attestante il pagamento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la fattispecie ha ad oggetto gli accertamenti compiuti nei confronti del contribuente negli anni dal 2002 al 2009, che portavano all’emissione di quattro avvisi di accertamento per le annualità dal 2002 al 2005, per il maggior reddito accertato sinteticamente con riferimento agli incrementi patrimoniali, realizzati nel periodo in oggetto, riferibili a finanziamenti nelle società partecipate dal sig. M. ed all’acquisto di fabbricati, al netto dei disinvestimenti operati e dei mutui stipulati nei dodici mesi precedenti ciascun atto di investimento;

con riferimento all’anno 2004, l’Agenzia delle entrate aveva determinato sinteticamente il reddito con riferimento ad alcuni investimenti, tra cui la quota di un quinto del finanziamento soci della Blumatica s.r.l. di Euro 439.304,00 effettuato nel 2005, oggetto del presente ricorso in cassazione;

in data 23 ottobre 2020 il ricorrente, M.S., ha depositato istanza di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 con allegata documentazione attestante il pagamento;

come è stato detto “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018);

nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e di aver pagato le rate dovute;

l’Agenzia delle entrate, cui è stata notificata l’istanza con i documenti allegati, nulla ha eccepito;

pertanto, il giudizio deve dichiararsi estinto per la rinunzia del ricorrente; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia del ricorrente ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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