Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13040 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 10534-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PANAMA 74, presso lo

studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 29776/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’avv. Gianni Emilio Iacobelli, nella qualità procuratore di P.A., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza 29776/17, depositata il 12/12/2017, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5522/2015, aveva condannato la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;

Poste Italiane non ha svolto attività difensiva in questa sede;

con ordinanza interlocutoria n. 13283/2019 è stata disposta la notifica del ricorso a P.A. personalmente, adempimento in seguito espletato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

dall’esame del controricorso depositato da P.A. nell’indicato procedimento dinanzi a questa Corte era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore;

sulla predetta istanza la sentenza indicata non ha provveduto;

per l’ipotesi di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”);

il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 29776/17, depositata il 12/12/2017, sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione “oltre accessori di legge”, il seguente enunciato: “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 29776/17 di questa Corte sia integrato mediante l’aggiunta, dopo la parola “legge”, del seguente enunciato “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA