Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13040 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27363-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della prima decisione, su appello di P.G., di professione avvocato, venivano annullati gli avvisi di accertamento con i quali era stata recuperata l’IRAP per gli anni di imposta 2001 e 2002.

2. Il secondo giudice ha escluso che il contribuente svolgesse la sua attività professionale avvalendosi di una autonoma organizzazione idonea a comportare l’assoggettamento ad IRAP, sulla considerazione che questi, negli anni in verifica – come da personale conoscenza – aveva svolto prevalentemente attività di collaborazione in posizione subordinata presso Io studio professionale di cui era titolare un altro avvocato, unico organizzatore e responsabile dello studio.

3. L’intimato non ha svolto difese.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, per non avere fatto il giudice di appello buon governo delle regole in tema di onere probatorio su istanza di rimborso, e si sostiene che il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta, a suo dire non dovuta, ha l’onere di provare l’assenza di una autonoma organizzazione, sia pure sulla base di regole empiriche, non potendosi ritenere assolto tale onere con mere allegazioni, come erroneamente fatto dalla CTR (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non risulta calibrato sulla fattispecie in esame, che non è fondata su una istanza di rimborso, ma su avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) costituiti dalle risultanze finanziarie desunte dall’Amministrazione dalle stesse dichiarazioni reddituali del contribuente, segnatamente i compensi, le spese inerenti l’attività esercitata, il possesso di beni strumentali e la deduzione di quote di ammortamento, lo svolgimento dell’attività professionale in uno studio di 25 mq destinato esclusivamente a ciò, e posti a fondamento dell’accertamento. La ricorrente censura la sentenza impugnata perchè basata su riferimenti scollegati da specifiche risultanze istruttorie e non contiene alcun riscontro sugli elementi decisivi offerti dall’Amministrazione, tanto da non consentire di comprendere se siano stati o meno vagliati.

2.2. Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare con principio condiviso che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive” (Cass. SU, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016).

La CTR non ha in alcun modo vagliato gli elementi offerti dall’Amministrazione (percezione di compensi, spese, possesso di beni strumentali, deduzione di quote di ammortamento, disponibilità di uno studio, desunti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente) e la conclusione circa i compiti esclusivamente collaborativi ad altro professionista svolti dall’intimato ne prescinde completamente, risultando priva del necessario sviluppo argomentativo, idoneo a comprendere l’iter logico giuridico seguito.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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