Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13040 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13040 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 26900-2012 proposto da:
COMUNE di VERONA 00215150236, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA
CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FULVIA SQUADRONI, CAINERI GIOVANNI ROBERTO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente Contro
PAVANI ZENO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GRANI NICOLA giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente –

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Data pubblicazione: 10/06/2014

avverso la sentenza n. 913/2012 del TRIBUNALE di VERONA del
15/03/2012, depositata il 07/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2014
dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito l’Avvocato Zahara Buda Claudia difensore del ricorrente che si riporta

E’ stata depositata relazione del seguente tenore:
“1 — A seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Sud di
Verona, che aveva coinvolto l’automezzo Nissan pick up intestato alla impresa
Autotrasporti Pavani di Pavani Zeno, appartenenti alla Polizia Municipale
rinvennero sul posto il predetto , in evidente stato di ebrezza alcolica, che
riferì di non esser il conducente, del quale però non seppe fornire le generalità
né altra indicazione utile al rintraccio ed all’identificazione. Il Pavani si rifiutò
di sottoporsi al test etilometrico. Tre giorni dopo il fatto si presentò al
Comando della Polizia locale tale Gianluca Lovato, dichiarando di esser lui il
conducente del mezzo. Non ritenendo credibili le dichiarazioni dei predetti la
Polizia Municipale elevò nei confronti del Pavani due verbali di
contravvenzione — relativi al rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, pur
essendo stato ritenuto conducente del veicolo, e alla non prudente condotta di
guida- ; il Pavani propose opposizione al Giudice di Pace, assumendo di non
essere il conducente ed indicando quale responsabile il Lovato che chiese che
venisse sentito quale teste. Nel corso del procedimento vennero sentiti gli
agenti della Polizia Municipale e venne dichiarata la decadenza del ricorrente
ad assumere i propri testimoni, non essendovi la prova della loro citazione né
del loro eventuale impedimento a comparire. La causa venne decisa con
sentenza n. 8095/2008 , con cui si respinsero i ricorsi e si determinarono le
specifiche sanzioni, con la sospensione della patente di guida per sei mesi ed il
fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

Ric. 2012 n. 26900 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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alla memoria.

2 — Tale pronunzia fu impugnata dal Pavani innanzi al Tribunale di Verona
che, con sentenza n. 913/2012, pubblicata il 7 maggio 2012, accolse l’appello,
annullando i verbali di contestazione, sulla base dell’osservazione che non vi
fossero elementi univoci per affermare che il Pavani fosse al posto di guida.

3 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune, facendo
OSSERVA IN DIRITTO
I — Viene denunziata la violazione dell’art. 111, sesto coma, Costituzione e
dell’art. 132, II comma n.4 cpc oltre che degli artt. 115 e 116 cpc: tali profili
peraltro non hanno trovato specifico svolgimento del corpo del motivo che si
concentra — per il tramite della deduzione di un vizio di motivazione , ritenuta
omessa, insufficiente e contraddittoria- sulla valutazione delle emergenze
istruttorie.
I.a — Questo secondo profilo si appalesa inammissibile: 1 — sia perché , in
violazione del principio di chiarezza, vengono coacervati tre profili tra loro
incompatibili — la motivazione non può, ad un tempo, essere omessa,
insufficiente e contraddittoria, per lo meno se non si distingue partitamente
ove ciascuna di dette mende logiche sarebbe stata rinvenibile-; 2 — sia perché
si risolve in una diversa valutazione delle prove, rispetto a quella operata dal
Tribunale con argomentazioni non illogiche.

I.a.1 — Più specificamente il Tribunale non affermò di avere la certezza che le
dichiarazioni rese dal Pavani nell’immediatezza fossero totalmente affidabili
ma solo che gli elementi di incertezza sul punto avrebbero impedito di ritenere
accertata la circostanza che lo stesso fosse alla guida: tale ragionamento è
condivisibile perché le discrepanze o le illogicità nelle dichiarazioni rese
dall’attuale controricorrente non conducevano ineluttabilmente a farne
accettare la posizione di guida, potendo avere diversa — e addirittura, in via di
mera ipotesi, meno confessabile- spiegazione ; quanto poi alle dichiarazioni
del Lovato, pur se rese fuori del processo (ma comunque ad un organo
Ric. 2012 n. 26900 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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/(,,,a.t.ce-e.-ce,

valere un unico ed articolato motivo; il Pavani ha resistito con controricorso.

pubblico) deve affermarsene la limitata efficacia di mettere in dubbio la
ricostruzione posta a base della contravvenzione, dal momento che, se anche
non entrarono a far parte del processo come oggetto di testimonianza, furono
valutabili perché contenute nella relazione di servizio depositata agli atti e
trascritta integralmente a foll 3-6 del ricorso.

Letti gli artt. 380 bis e 375 n.5 cpc
Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, con declaratoria di
manifesta infondatezza.”
-0-0-0-

Ritiene il Collegio di condividere le argomentazioni e le conclusioni sopra
riportate, in quanto né la memoria depositata a’ sensi dell’art. 380 bis cpc, né la
discussione orale hanno apportato argomenti critici o di riflessione contrari a
quanto esposto in relazione.
Il ricorso va dunque rigettato, con onere di spese sul ricorrente, secondo la
quantificazione indicata in epigrafe.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che
liquida in euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso il 13 maggio 2014 in Roma, nella camera di Consiglio della sezione
VI-2

P.Q.M.

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