Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1304 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1304 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7295-2013 proposto da:
MAMBRO GROUP SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ENRICO DE SENA;
– ricorrente contro
GESET ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ISONZO 42/A, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA PUOTI, rappresentato e difeso dagli avvocati
AMEDEO FINIZIO, GENNARO D’ANDRIA, ROBERTA FINIZIO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 223/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 19/01/2018

consiglio del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA FASANO.

R.G. N. 7295/13

RITENUTO CHE:
La società Mambro Group S.r.l. propone ricorso, svolgendo un

Campania n. 223/45/12, che aveva accolto l’appello proposto dalla
Ge.Se.T. Italia S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Napoli n.
401/45/11, depositata in data 19.5.2011, con cui si era annullato
l’avviso di accertamento ICI, relativo all’anno di imposta 2006.
Parte ricorrente deduce che la sentenza della CTP era stata
notificata alla soccombente Ge.Se.T. Italia S.p.A. in data 1.6.2011,
pertanto si doveva intendere decorso il termine breve di sessanta
giorni per l’impugnazione alla data del 16.9.2011 e, nonostante il
passaggio in giudicato della sentenza, ritualmente eccepito, la
società ricorrente aveva proposto appello successivamente deciso
nel merito dalla CTR della Campania con la sentenza n. 223/45/12.
Si è costituita con controricorso la società Ge.Se.T. Italia S.p.A.

CONSIDERATO CHE:
1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
per violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, 49 e
51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 152 e 327
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Parte
ricorrente eccepisce la nullità del processo di appello e di
conseguenza della sentenza di cui si chiede la cassazione, atteso
che l’appello stesso è stato proposto dalla Ge.Se.T. Italia
S.p.A.avverso la sentenza n. 401/45/11 depositata in data
19.5.2011 della CTP di Napoli, dopo il passaggio in giudicato per
decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 51,

unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della

comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata notificata alla
soccombente GE.SE.T. Italia S.p.A. in data 1.6.2011.

2. Il motivo di ricorso è infondato, in ragione delle seguenti
considerazioni.

a)Orbene l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che disciplina

della decorrenza del termine breve), prescrive in modo inequivoco
che la notificazione della sentenza deve essere eseguita “alle altre
parti” ( a norma dell’art. 137 c.p.c., ed ora, dopo le modifiche
introdotte dall’art. 3, comma primo, lett. a), del d.l. 25 marzo
2010, n. 40 “a norma dell’articolo 16” del d.lgs. n. 546 del 1992) e
dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, all’Ufficio
che ha emanato l’atto opposto, in quanto individuato ex lege come
parte del processo tributario e, pertanto, legittimato a ricevere la
notifica della sentenza di merito agli effetti della decorrenza del
termine breve.
b)La modifica normativa successiva alla legge n. 73 del 2010, ha
sostituito il rinvio agli artt. 137 ss. cod. proc. civ. con quello all’art.
16 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed ha ampliato le forme della
notificazione della sentenza, ritenendo valide anche la spedizione
diretta a mezzo posta in plico senza busta con raccomandata A.R.,
ovvero la consegna della sentenza all’addetto all’ufficio, art. 16,
comma 3, mentre non ha apportato modifiche alla disciplina del
luogo e della parte destinataria della notifica, che deve essere
rinvenuta, pertanto, nella disciplina generale dettata dall’art. 16,
commi 2, 4, 5, e dall’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale
non escludeva l’applicazione, alla notifica delle sentenze tributarie,
dell’art. 285 cod. proc. civ.: secondo cui la sentenza deve essere
notificata al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 cod. proc.
civ., ovvero alla parte costituita personalmente in giudizio, presso

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la notificazione delle sentenza di merito dei giudici tributari (ai fini

la residenza dichiarata o il domicilio eletto, norma che doveva,
pertanto, intendersi derogata, relativamente alla disposizione che
consente la notifica della sentenza di merito ai sensi dell’art. 170
cod. proc. civ., dalla disposizione speciale del processo tributario ex
art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva in ogni
caso la notifica “a mani proprie”, e che è stata costantemente
interpretata da questa Corte nel senso che gli atti processuali e “la

parte personalmente, anche nel caso in cui vi sia stata elezione di
domicilio.

c)Questa Corte ha infatti affermato: «La notificazione della
sentenza della commissione tributaria provinciale effettuata a mani
proprie della parte, sebbene la stessa fosse costituita a mezzo di un
difensore nel giudizio “a quo” è valida ed idonea a far decorrere il
termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, del
d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’art. 17, comma 1, del medesimo
d.lgs. fa comunque salva la consegna in mani proprie, a cui,
dunque, resta sempre possibile ricorrere attesa la prevalenza delle
disposizioni processuali tributarie su quelle processuali civili ex art.
1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, operando il richiamo di cui
all’art. 49 del d.lgs n. 546 cit. solo ad alcune del codice di rito in
tema di impugnazione generale» ( Cass. n. 7059 del 2014).
d) Ne consegue che la notifica della sentenza di merito, ai fini della
decorrenza del termine breve per l’impugnazione, può essere
effettuata, anche direttamente alla parte, in tal senso orientando
l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela
giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di
inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario
che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha
emesso l’atto o il provvedimento impugnato, non comportando tale

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sentenza di merito” possono essere notificati direttamente alla

soluzione un aggravio all’esercizio del diritto di difesa nella fase del
giudizio di legittimità.
e)La soluzione indicata non trova ostacolo nella disposizione
dell’art. 16, comma 2, che, ai fini delle notificazioni e
comunicazione alle parti del processo, richiama anche l’art. 17
comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui “salva la consegna a

mancanza, nella residenza, o nella sede dichiarata dalla parte
all’atto della sua costituzione in giudizio”, indicazione che ha effetto
anche per i successivi gradi di giudizio (art. 17, comma 2). Se,
infatti, non può essere logicamente negata all’Agente della
riscossione la facoltà di eleggere domicilio, al pari della parte
contribuente, deve, altresì, rilevarsi come la norma del processo
tributario, da ultimo richiamata, venga a derogare all’art. 170 cod.
proc. civ., e venga, quindi, ad incidere, sulla disciplina della notifica
della sentenza di merito, tenuto conto che a seguito della modifica
dell’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, per effetto dell’art. 3,
comma primo, lett.a) del d.l. n. 40 del 2010, che ha sostituito il
rinvio agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. con il rinvio all’art. 16
del d.lgs. n. 546 del 1992, è possibile notificare con tali modalità le
sentenze dei giudici tributari. (Cass. n. 8151 del 2015, Cass. n.
7059 del 2014, Cass. n. 3740 del 2014, Cass. n. 5871 del 2012).

f) Ciò premesso in diritto, nella vicenda in esame, in cui la
destinataria dell’atto è una società, la notifica della sentenza
effettuata mediante consegna allo sportello Ge.se.T. Italia di
Somma Vesuviana, come specificato in controricorso dalla parte
intimata, non può ritenersi effettuata “a mani proprie”. Infatti,
secondo quanto specificato da questa Corte: “l’espressione mani
proprie, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla
natura processuale della norma, è da riferire esclusivamente alla
parte e, quindi, la consegna a mani proprie della parte rappresenta

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mani proprie”, “le notificazioni sono fatte….nel domicilio eletto o in

la modalità di comunicazione e notificazione in atti e provvedimenti
alla quale si può sempre ricorrere ” (Cass. n. 5504 del 2007). Ne
consegue che la censura non è fondata, pertanto la notificazione
della sentenza della CTP di Napoli sopra citata allo sportello Ge.set
Italia non poteva ritenersi valida ed idonea a fare decorrere il
termine breve di impugnazione.

seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1700,
00, per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma, il 27.6.2017 e 10.1.2018

3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese

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