Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1304 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15361-2011 proposto da:

EQUITALIA EMILIA NORD SPA, (OMISSIS) quale agente della Riscossione

in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2011 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LO MONACO per delega;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato in fatto:

– che la Equitalia Emilia Nord spa ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Ferrara ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da F.R. avverso l’esecuzione ai suoi danni intrapresa – ai sensi DEL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis – in forza di cartella esattoriale n. (OMISSIS) per Euro 37.600,92, riconosciuta fondata la doglianza di nullità della notifica della cartella stessa, per omissione della raccomandata da parte dell’agente postale dell’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione di cui alla L. 890 del 1982, art. 7, comma 6;

– che, non resistendo in questa sede l’intimato con controricorso, per la pubblica udienza del 6.12.16 la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

ritenuto in diritto:

– che l’unico motivo, di “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, è manifestamente fondato: infatti, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento);

– che pertanto (in termini: Cass., ord. 13 giugno 2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicchè va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l’invio di una seconda raccomandata;

– che, in conclusione, in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va cassata, con rinvio al medesimo tribunale che la ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante e pure per le spese del giudizio di legittimità;

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Ferrara, in persona di diverso giudicante, pure per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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