Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13039 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8164-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO, 20/C,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLO SIESTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNA MORACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4017/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. M.A., titolare dell’omonima ditta avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data 12/12/2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate, facendo applicazione degli studi di settore, rilevava maggiori ricavi per l’anno 2008 per un importo di Euro 49.769 con conseguente maggiore Irpef ed Irap ed una maggiore imposta a debito ai fini Iva.

2. La Commissione Provinciale di Crotone accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva fornito idonee giustificazioni costituite dalla comprovata compromissione delle condizioni di salute del titolare dell’impresa durante l’anno 2008 – incidenti negativamente sulla capacità di produzione del reddito.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulle eccezioni e le questioni sollevate in grado di appello costituite dalla antieconomicità della gestione dell’attività aziendale e dalla circostanza che la patologia di cui era affetto M.A. non era di tale gravità da limitare in normale svolgimento dell’attività avuto riguardo anche alla presenza del fratello dell’imprenditore che lo coadiuvava nella gestione dell’impresa.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 Attraverso la denunciata censura di violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il ricorrente qualifica impropriamente come eccezioni quelle che sono mere circostanze fattuali, delle quali il giudice non avrebbe tenuto conto nell’apprezzamento dei fatti, ex che, quindi, non possono che rilevare esclusivamente sotto il profilo motivazionale

2.2 Invero la CTR ha preso in esame la questione oggetto dell’unico motivo di appello con il quale l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3 e della L. n. 146 del 1998, artt. 10 e 10 ter. Ciò che lamenta il ricorrente è ” la dimenticanza che ha portato ad una totale obliterazione degli elementi di fatto che, se il giudice avesse preso in esame, avrebbero condotto ad una diversa pronuncia ” (cfr. pag. 3 del ricorso). La sentenza viene, quindi, criticata per aver omesso di giustificare adeguatamente la questione sottoposta al vaglio della CTR della validità dell’avviso di accertamento fondato su elementi presuntivi.

2.3 Sul punto questo questa Corte ha affermato che ” la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezione, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione” (cfr. Cass. n. 25714/2014)

Il ricorso va, quindi dichiarato inammissibile.

2.4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 per compensi oltre ad Euro 200 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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