Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13039 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9270-2010 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato CARLO CELLITTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO CALDERONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. C.E. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria in epigrafe indicata, depositata il 17.02.2009 e non notificata, con la quale, in riforma della prima decisione, accogliendo l’appello dell’ufficio, era stato confermato l’avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno di imposta 1994 emesso nei suoi confronti.

2. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

3. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 cod. proc. civ., lamentando che la CTR non si sarebbe pronunciata sull’omessa produzione del pvc in primo grado e non avrebbe rilevato la inammissibile produzione tardiva di tale documento in appello.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione della L. n. 516 del 1982, art. 12 e della L. n. 2248 del 1982, art. 4 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità ed inesistenza della sentenza impugnata per vizi della motivazione.

2.1. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 17.02.2009 – ossia nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell’art. 366-bis c.p.c., che prevedeva la formulazione di un quesito di diritto o di un momento di sintesi a conclusione del motivo.

2.2. Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica, sia come quesito di diritto che come momento di sintesi (o quesito di fatto), del ricorso manca del tutto, anche sotto l’aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l’autonoma interpretazione dell’illustrazione del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), poichè ne resterebbe svilita – rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366-bis c.p.c., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex multis, Cass. n. 16481 del 2014 e n. 20409 del 2008).

2.3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perchè i motivi non sono accompagnati dai quesiti di diritto o dal momento di sintesi previsti ratione temporis.

2.4. Non si provvede alla liquidazione delle spese poichè l’intimata non ha svolto attività difensive.

PQM

 

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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