Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13039 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13067-2010 proposto da:

O.D.M. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE PASTEUR

5, presso lo studio dell’avvocato GIANNUBILO ENRICO, rappresentati e

difesi dagli avvocati LEONARDO MARCONI, CLAUDIO GARDELLI, giusta

procura speciale allegata in atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CAMBIANO SCPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso il provvedimento n. 2567/2 010 del TRIBUNALE di FIRENZE del

31/03/2010, depositato l’01/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

è presente il P.G. in persona del Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

1. P.G. e O.D.M. hanno proposto istanza di regolamento di competenza contro la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano s.p.a. avverso l’ordinanza riservata del 1 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Firenze, investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, da loro proposta nell’anno 2010 in relazione ad un precetto loro intimato da detta s.p.a. per il pagamento della somma di Euro 4.548,03, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e quella del Giudice di Pace di Firenze sulla controversia, rimettendo le parti davanti a quel giudice.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

2. Prestandosi l’istanza di regolamento di competenza ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 30-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare manifestamente infondato, perchè sostiene del tutto incompatibilmente con le deduzioni sulle quali l’opposizione era fondata (riprodotte nel ricorso) e con la stessa qualificazione di essa alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, indicata nell’esordio dell’illustrazione del fatto processuale, che la controversia sarebbe stata di opposizione agli atti esecutivi e che, dunque, sarebbe stata di competenza (per materia) del Tribunale.

Siffatta prospettazione risulta, peraltro, enunciata con argomenti assolutamente non pertinenti con lo stesso postulato che dovrebbero (inspiegabilmente) sostenere.

Dovrebbe, pertanto, essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di Pace di Firenze, perchè, avuto riguardo alla modifica dell’art. 7 operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 e all’art. 17 c.p.c., cioè al valore del credito per cui venne minacciata esecuzione, correttamente il Tribunale ha ravvisato che la controversia doveva essere introdotta davanti al quel giudice.”.

2. Il Collegio, all’esito delle osservazioni svolte nella memoria, non condivide le conclusioni della relazione.

Invero, la valutazione della relazione in ordine alla inidoneità delle deduzioni delle ricorrenti a supportare, anche al lume della riproduzione delle conclusioni del ricorso in opposizione, la qualificazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 617 c.p.c. va confermata.

Essa non è superata – come vorrebbe la memoria – dalla circostanza che tra le ragioni indicate a sostegno dell’opposizione vi fosse la mancanza della bollatura delle cambiali costituenti titolo esecutivo:

è sufficiente osservare che è stato affermato da tempo che “Dev’essere qualificata come opposizione all’esecuzione, e non già agli Atti esecutivi, quella con cui si contesta il diritto del creditore a procedere in executivis per esser priva di efficacia esecutiva, in quanto redatta su modulo estero e perciò privo di bollo, la cambiale posta a base del precetto e dell’esecuzione mobiliare.” (Cass. n. 3212 del 1977).

Tuttavia, parte ricorrente evidenzia che unitamente all’opposizione al precetto -indiscutibilmente, dunque, da qualificarsi come opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, – erano state fatte valere due domande, una di accertamento di somme indebite addebitate sul rapporto di conto corrente ed altra di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2059 c.c. nella misura di Euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia.

Il cumulo di tali domande con quella di opposizione al precetto determinava, ai sensi dell’art. 10, comma 2, e art. 104 c.p.c. il superamento della competenza per valore del giudice di pace e la competenza del Tribunale.

La Corte lo deve senz’altro rilevare nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza, ancorchè l’istanza di regolamento non avesse fatto valere dette circostanze ed esse siano state invocate solo con la memoria. La ragione è che se anche non lo fossero state la Corte avrebbe dovuto scrutinarle d’ufficio e dare rilievo al cumulo di domande.

E, pertanto, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Al giudice del merito è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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