Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13039 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13039 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

sul ricorso 25304-2012 proposto da:
MARZADRO GIANNI MRZGNN68A22H612A, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato TRINCO STEFANO giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI NOGAREDO – CORPO DI POLIZIA LOCALE
ALTA VALLAGARINA 00270850225;

– intimato avverso la sentenza n. 160/2012 del TRIBUNALE di ROVERETO
del 24/04/2012, depositata il 25/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.

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Data pubblicazione: 10/06/2014

E’ stata depositata relazione del seguente tenore:
“1 — Gianni Marzadro affidò alla carrozzeria Galvagni in Nogaredo la
propria vettura Opel Frontera, affinchè fossero eseguiti lavori che la
rendessero idonea a passare la revisione periodica; mentre l’auto era
fuori dei locali dell’officina, appartenenti alla Polizia locale , constatata

proprietario le violazioni di cui agli artt. 193, I e II comma e 80, XIV
comma del codice della strada.
2 — Contro la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto
l’opposizione del Marzadro, quest’ultimo propose appello che fu
rigettato dal Tribunale di Rovereto, ritenendosi provata l’assenza della
targa provvisoria non solo all’esterno del veicolo ma anche all’interno
di esso.
3 — Per la cassazione di tale decisione il Marzadro ha proposto ricorso,
facendo valere due motivi di annullamento ; le parti intimate hanno
resistito con controricorso.

RILEVA IN DIRITTO
I — Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di
motivazione in merito alla qualificazione del rapporto intercorso con il
titolare dell’officina meccanica al quale aveva consegnato la propria
autovettura, sostenendo che il conseguente spossessamento avrebbe
reso imputabili unicamente al detentore qualificato le violazioni
contestate invece ad esso ricorrente
I.a — Il mezzo è inammissibile perché non risulta — né viene allegato —
che tale tesi avesse formato oggetto di motivo di appello sul quale il
Tribunale avrebbe dovuto pronunziarsi.

Il — Con il secondo motivo si denunzia la carenza o la contraddittorietà della
motivazione in merito alla imputabilità della omessa copertura assicurativa,

Ric. 2012 n. 25304 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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la assenza della targa e della copertura assicurativa, contestarono al

deducendosi in contrario la sussistenza della relativa assicurazione per il
veicolo munito di targa-prova: la doglianza non è fondata perché il Giudice
dell’impugnazione avendo ritenuto — sulla base di motivata delibazione delle
emergenze di causa- non dimostrata la presenza del suddetto elemento
identificativo sul veicolo ( né all’esterno né all’interno di esso), ha in tal modo

copertura assicurativa; va sul punto anche osservato che, in ossequio al
principio della specificità del ricorso, parte deducente avrebbe dovuto fornire
specifiche indicazioni circa l’ubicazione di tale documento negoziale nel
proprio fascicolo al fine di farlo emergere dalla indifferenziata produzione di
parte.
III — Il ricorso appare quindi al relatore manifestamente infondato così da
poter essere definito in camera di consiglio a’ sensi dell’art. 375 n.5 cpc”
Il Collegio condivide la relazione — pur dando atto che, per mero errore
materiale, nel dispositivo di detto provvedimento, le conclusioni del relatore
venivano riportate nel senso di ritenere il ricorso manifestamente “fondato”
anziché “infondato”, come invece emergeva dalla sopra riportata motivazionenon contrastata dal ricorrente che non ha partecipato all’adunanza collegiale
né ha depositato memorie ex art. 380 Ins cpc.
Non v’è necessità di regolare le spese del giudizio di legittimità, stante la
mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 13 maggio 2014 in Roma , nella camera di Consiglio della
sezione VI-2

escluso che sussistessero i presupposti per poter opporre la temporanea

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