Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13038 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7874-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2360/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso due cartelle di pagamento di cui era venuta a conoscenza con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Calabria accoglieva l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, a fronte del disconoscimento operato dal contribuente della conformità all’originale delle copie degli avvisi di ricevimento esibite dall’Agente di Riscossione, non era stata dimostrata l’intervenuta notifica delle cartelle esattoriali in quanto l’Agente di riscossione non aveva prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento.

5. Avverso la sentenza della CTR L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. S.S. non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo d’impugnazione l’ente impositore e l’ente di riscossione denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 2712 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che erroneamente la CTR ha ritenuto non dimostrata la notificazione delle cartelle di pagamento sulla base della mancata produzione da parte dell’Agente di Riscossione degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Secondo quanto prospettato dai ricorrenti la notifica delle cartelle esattoriali è avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di una modalità di partecipazione dell’atto esattivo legittima posto che come insegna questo collegio ” in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (cfr. Cass. 8333/2013).

2.2 E’ pacifico che nel corso del giudizio l’ufficio esattoriale abbia versato in atti, in fotocopia, gli avvisi di ricevimento relativi alle impugnate cartelle che attestano la rituale notifica degli atti.

2.3 L’impugnata decisione di accoglimento dell’appello si fonda sulla mancata dimostrazione dell’intervenuta notifica delle cartelle a fronte del disconoscimento operato dal contribuente della conformità all’originale delle copie degli avvisi di ritorno e non avendo l’Agente di riscossione provveduto a depositare gli originali.

2.4 L’art. 2719 c.c. prevede che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

2.5 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “l’art. 2719 c.c., esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (Cass. n. 5077/2017 13425 /2014, n. 19680/2008, n. 1525/2004).

Si afferma, dunque, il principio che la contestazione non può mai essere generica ed anche in presenza di uno specifico rilievo resta sempre salva la possibilità del giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

2.6 Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha accertato che il contribuente, dopo la produzione da parte dell’ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi relativi alle cartelle di pagamento ha semplicemente dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle ” contestando, pertanto, che le copie esibite potessero mai essere conformi all’originale” non indicando specifici elementi e/o anomalie che potessero far dubitare della corrispondenza della documentazione prodotta in copia all’originale.

3 II ricorso va, quindi, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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