Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13038 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 23/06/2016), n.13038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20464-2011 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONIGLIANO 8 ST DI VITO, presso lo studio dell’avvocato

LANFRANCO CUGINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMODIO

MIGALI;

– ricorrente –

e contro

D.A., D.S., D.M., M.

V. O V., M.R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNAIN di CATANZARO, depositata il

06/06/2011; (Rg 1025/10);

udita la relazione della causa svelta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO

CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso del procedimento civile n. 2531/1989, instaurata avanti al Tribunale di Catanzaro da D.A. nei confronti di D. M. ed altri, avente ad oggetto la divisione di beni ereditari, veniva nominato CTU il geom. R.G. a cui era affidato l’incarico di procedere alla redazione di un progetto divisionale dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, previa determinazione della porzione disponibile, dell’eventuale lesione delle quote di legittima, nonchè della riduzione, ai sensi dell’art. 559 c.c., delle donazioni indicate nell’atto di citazione.

Il Giudice Istruttore con decreto del 12.07.2010 liquidava al CTU la complessiva somma di Euro 2.290,95, comprendente: Euro 1.530,57 per onorario, Euro 380,80 per spese, Euro 61,32 per Cassa Previdenza, Euro 318,36 per IVA. Avverso il citato provvedimento di liquidazione il geom. R. G. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 del T.U. n. 115/2002, rilevando l’errata quantificazione dell’onorario ed, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 13 del D.M. Giustizia n. 30.05.2002, anzichè della disciplina prevista dall’art. 3 del citato D.M., l’erronea decurtazione di 1/4 dell’onorario effettuata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 2, la mancata applicazione dell’aumento del 20% dell’onorario D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, comma 1, la mancata condanna dei convenuti al pagamento solidale del compenso spettante al CTU. Il Presidente del Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione con provvedimento del 06.06.2011. A sostegno di questa decisione, in particolare veniva affermato che l’opposizione era” (…) infondata, dal momento che la valutazione ai sensi dell’art. 3 presuppone che il consulente sia impegnato in accertamenti di tipo contabile, mentre nel caso di specie, egli si è limitato a fare la stima dei beni afferenti al compendio ereditario”. Quanto poi all’eccezione relativa alla riduzione dell’onorario, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52. comma 2, il Giudice dell’opposizione rilevava che essa era “(…) infondata dal momento che il G.I., per come si evince dalla tabella riportata, ha liquidato il compenso nella misura media tra il minimo cd il massimo consentito dagli scaglioni di cui all’art. 13 del D.M. 30.05.2002, sicchè nessuna riduzione per ritardi è stata applicata, sebbene in pane motiva venga richiamato l’art. 52, comma 2”.

La cassazione del suddetto provvedimento è stata chiesta da RUBINO con atto di ricorso affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= R. denuncia:

a) Con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’erronea applicazione degli artt. 3 e 13 del D.M. Giustizia n. 30.05.2002. nonchè il difetto di motivazione sul punto. In particolare, si evidenzia che l’art. 3 disciplina la misura degli onorari “per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento etc.”, e non, invece, per l’attività relativa ad accertamenti contabili, come, erroneamente, ritenuto dal giudice dell’opposizione.

L’art. 13 riguarda, invece, la liquidazione dell’attività del CTU di stima degli immobili, non applicabile, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, in quanto al CTU era stato richiesto, non la mera stima degli immobili al momento dell’apertura della successione, bensì la ricostruzione del patrimonio ereditario al fine di individuare le quote spettanti ai singoli credi, previa determinazione della porzione disponibile, dell’eventuale lesione delle quote di legittima, nonchè della riduzione, ai sensi dell’art. 559 c.c., delle donazioni indicate nell’atto di citazione, quindi, in sostanza, lo svolgimento di un’attività ben più complessa ed articolata.

b)= Con il secondo motivo, il difetto di motivazione riguardante il punto della riduzione di 1/4 dell’onorario effettuata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 2, in quanto nel provvedimento impugnato vi sarebbe un evidente travisamento dei fatti. Ad avviso del ricorrente infatti “la tabella allegata al decreto di liquidazione non lascia dubbi in ordine alla riduzione di un quarto e, ciò, perchè la stessa viene espressamente indicata, e, comunque, la riduzione è evidente poichè la somma liquidata di Euro 2.040,76 è stata ridotta esattamente di un quarto e portata ad Euro 1.530,57.

Al contrario, non vi è traccia della liquidazione nella misura media tra il minimo ed il massimo”.

1.1.- Il primo motivo è fondato.

Infatti, i giudici di merito hanno errano nella liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente, con evidente violazione degli artt. 3 e 13 del D.M. Giustizia n. 30.05.2002. Infatti, nel caso di specie il parametro utilizzabile era quello previsto dall’art. 3 e non, invece, quello utilizzato dell’art. 13. Il primo riguarda l’attività di valutazione di patrimoni (quindi, anche di patrimoni ereditari) che è attività più complessa ed articola rispetto al semplice incarico di stima di singoli beni immobiliari a cui si riferisce invece l’art. 13, in quanto è necessario procedere alla ricostruzione virtuali del patrimonio attraverso diverse operazioni.

Il giudice dell’opposizione ha poi errato nel ritenere che l’attività liquidabile in forza dei criteri di cui all’art. 3 presupponga “che il consulente sia impegnato in accertamenti di tipo contabile”, giacchè quest’ultima attività è riferibile, invece, all’ari. 2 del D.M., richiamato dall’art. 3 solo ai fini dell’individuazione dell’importo da liquidare (con la riduzione alla metà di quanto previsto all’art. 2).

Come ha già avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass, n. 3024 del 07/02/2011): “La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore “indeterminabile”, nemmeno allorchè fattore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell’atto di citazione, posto che di “valore indeterminabile” sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vocazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all’art. 3 del D.M. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d’ufficio”.

L’accoglimento del primo motivo assorbe di fatto il secondo, in quanto il Giudice dell’opposizione ha rigettato l’impugnazione sostenendo che essa era “….infondata dal momento che il G.I., per come si evince dalla tabella riportata, ha liquidato il compenso nella misura media tra il minimo ed il massimo consentito dagli scaglioni di cui all’art. 13 del D.M. 30.05.2002”; sì è fatto quindi richiamo al criterio di cui all’art. 13, la cui applicazione, come detto primo, era errata.

In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata va cessata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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