Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13038 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.13038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13049-2010 proposto da:

NAZIONALE ELETTRONICA SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEFIORI MARCO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GTA SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADI VALENTINA,

giusta mandato in calce alle note difensive;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 161/2010 DEL TRIBUNALE di BOLOGNA SEZIONE

DISTACCATA di IMOLA del 7/04/2010, depositata il 14/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato Montefiori Marco, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa, difensore della resistente

che si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.

CARMELO SGROI che condivide la relazione.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. La s.r.l. Nazionale Elettronica ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la G.T.A. s.r.l. avverso l’ordinanza del 14 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, sciogliendo la riserva assunta all’udienza di prima comparizione del 24 marzo 2010, dopo avere ritenuto inaccoglibile l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da essa ricorrente con l’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale su istanza della G.T.A., ha concesso provvisoria esecutività all’opposto decreto ingiuntivo e rinviato il giudizio all’udienza del 17 marzo 2011, concedendo alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

L’intimata ha resistito al ricorso per regolamento con memoria.

p.2. Prestandosi l’istanza di regolamento di competenza ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che non può considerarsi decisione sulla competenza territoriale impugnabile con il regolamento di competenza agli effetti dell’art. 42 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile alla controversia in ragione della data della sua introduzione.

Va rilevato che nell’art. 42 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, la parola “sentenza” è stata sostituita con quella “ordinanza”, così adeguando la norma alla nuova previsione dell’art. 279 c.p.c., comma 1, siccome novellato dall’art. 46 della stessa legge con la previsione che la decisione soltanto sulla competenza (cui è da assimilare quella sulla litispendenza o continenza), sia essa definitiva o non definitiva del giudizio, debba avere luogo con ordinanza.

In proposito, si deve rilevare che il cambiamento della forma della decisione sulla sola questione di competenza espresso da tali modifiche normative non ha inciso in alcun modo sul procedimento che in senso dinamico può portare, alla decisione. Esso suppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e art. 275 c.p.c (ed ai sensi dello stesso art. 189 c.p.c in relazione all’art. 281-quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico). Occorre, dunque, perchè si possa approdare alla decisione sulla competenza che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni o che si faccia luogo hic et hinde all’invito a precisarle. E’ rimasta, d’altro canto, immutata la norma dell’art. 187 c.p.c. e particolarmente il terzo comma di essa che suppone sempre che la rimessione in decisione della causa sulla questione di competenza debba seguire quel procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso che la questione possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia decisa unitamente al merito, salvo poi ricredersi nell’effettiva sede decisoria.

Da tanto discende che anche nel regime della L. n. 69 del 2009, conserva piena validità, nonostante il mutamento della forma del provvedimento decisionale, il mutamento di rotta della giurisprudenza della Corte, che ha segnato l’abbandono dell’orientamento che un tempo era incline a ravvisare decisioni sulla competenza del giudice di merito in provvedimenti in realtà privi del carattere formale della sentenza perchè non conseguenti allo svolgimento della fase di decisione formale con il previo invito a precisare le conclusioni e costituenti esclusivamente nella manifestazione del potere del giudice di delibare la questione di competenza ai fini dell’ulteriore corso del processo, secondo il meccanismo previsto dall’art. 187 c.p.c., comma 3. Il quale gli consente di non dar corso ad una decisione immediata sulle questioni pregiudiziali di rito (e, quindi, anche su quelle di competenza o litispendenza o continenza) e su quelle di merito idonee astrattamente a definire il giudizio, mediante il procedimento con cui la decisione dovrebbe avvenire e con la forma finale per essa prevista, cioè la sentenza o appunto l’ordinanza per le questioni di competenza (o litispendenza o continenza), bensì di “accantonare” tale decisione fino al momento finale di decisione su tutto il giudizio. In tal modo esprimendo, con il disporre (espressamente o implicitamente proprio non dando corso al procedimento decisionale normale necessario sulla questione di rito o di merito, cioè quello mediante precisazione delle conclusioni) che la questione sia “decisa” (cioè sia decisa in via definitiva davanti a lui) unitamente al merito, una valutazione soltanto interlocutoria, più o meno motivata, ma sempre soggetta alla regola di cui all’art. 177 c.p.c., di inidoneità della questione stessa a definire il giudizio e, quindi, dando corso alla prosecuzione delle attività cui viene sollecitato o che ritenga di far svolgere.

Tale mutamento ha trovato espressione in Cass. sez. un. (ord.) 12.5.2008, n. 11657, la quale, dando ampio conto della pregressa situazione giurisprudenziale e riprendendo un analogo arresto di una precedente decisione, riguardo alla giurisdizione (Cass. sez. un. 13.78.2005, n. 14693), ha così statuito: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale).”. Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che “Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicchè, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull’eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.” (Cass. sez. un. 10.12.2010, n. 25798). Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite (che risulta ribadito da numerosissime decisioni rese dalla Struttura Unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, pur se non massimate), Cass. (ord.) 20.3.2010 n. 6825 ha, poi, affermato quanto segue: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto.”.

Sulla base di questo orientamento è stata ormai superata, come s’è già notato, tutta quella giurisprudenza della Suprema Corte che era propensa a ravvisare decisioni sulla competenza in affermazioni di sussistenza della competenza formulate dal giudice solo nell’ambito di provvedimenti giustificativi dell’ammissione di istanze probatorie, previa rilevazione dell’infondatezza dell’eccezione di incompetenza, oppure in funzione di provvedimenti anticipatori come la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (si veda, già, Cass. (ord.) 15.6.2006 n. 13765), o dell’emissione di un’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c., nella cui motivazione si sia affermata la competenza del giudice adito.

Giurisprudenza che aveva avuto l’effetto improprio di far assumere al regolamento di competenza una vera e propria funzione preventiva, cioè esplicantesi prima di un’effettiva decisione sulla competenza.

3.1. – Questo ormai consolidato orientamento, conservando valore nonostante il mutamento della forma di decisione soltanto sulla questione di competenza (o litispendenza o continenza) deve trovare applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che si deve constatare che l’impugnato provvedimento non appare definibile come decisione affermativa della competenza impugnabile con l’istanza di regolamento agli effetti dell’art. 42 c.p.c., in quanto non v’è stata alcuna fase di rimessione in decisione della controversia, previa precisazione delle conclusioni. Il provvedimento, pur rivelando un convincimento sull’infondatezza dell’eccezione di competenza, si presenta reso dal Tribunale come espressione dell’intenzione di accantonare ogni decisione sulla competenza al momento della decisione sul merito, siccome prevede il terzo comma dell’art. 187 c.p.a.. La valutazione espressa sulla competenza non è non potrà essere ultimativa ed il Tribunale in sede decisoria non vi sarà vincolato e potrà riesaminare la questione senza alcun vincolo discendente dalla valutazione interlocutoria adottata nell’ordinanza qui impugnata, la quale in sede decisoria sarà soggetta al regime di cui all’art. 177 c.p.c., comma 1.

Da queste considerazioni emerge l’inammissibilità dell’istanza di regolamento.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria.

Il principio di diritto evocato dalle argomentazioni della relazione è stato, del resto, già affermato da questa Corte nell’ord. n. 4986 del 2011, la quale l’ha così espresso; “Anche a seguito del mutamento della forma della decisione “soltanto” sulla competenza da parte della L. n. 69 del 2009 e della sostituzione della forma dell’ordinanza a quella della sentenza, la decisione affermativa della competenza suppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e art. 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281-quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico), cioè il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ne discende che ove nel giudizio davanti ad un magistrato in composizione monocratica il giudice esterni espressamente o implicitamente in un’ordinanza, senza avere dato corso al procedimento decisionale mediante invito alla precisazione delle conclusioni, un convincimento sulla sussistenza della competenza e dia provvedimenti per la prosecuzione del giudizio, detta ordinanza non ha natura di decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., bensì di valutazione provvisoria (espressa od implicita) sulla competenza ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, cioè confermarle ovvero revocabile e ridiscutibile in sede di decisione finale sul giudizio, onde l’istanza di regolamento di competenza avverso di essa proposta è inammissibile”.

Nella memoria si afferma che il nuovo art. 279, comma 1, non esigerebbe la previa necessità dell’invito a precisare le conclusioni: ma lo si fa senza considerare l’iter argomentativo proposto dalla relazione ed i suoi riferimenti normativi (che, del resto, ribadisce quanto affermato dall’ora citata decisione) e, comunque, senza fornire dimostrazione dell’assunto ed in modo del tutto assertorio.

In subordine, si assume, poi, che le conclusioni sarebbero state precisate, ma, contraddittoriamente, si dice che l’hanno fatto “nei limiti degli incombenti di cui alla udienza di prima comparizione” e non si considera che l’ordinanza ha provveduto ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6.

Le argomentazioni con le quali si prospetta che l’orientamento del quale si afferma qui la permanente validità dopo la L. n. 69 del 2009 comporterebbe che la questione di competenza non venga definita in limine sono del tutto irrilevanti, atteso che discendono dalla circostanza che nel nostro ordinamento il regolamento di competenza non ha natura preventiva. Natura che, invece, contro la scelta del legislatore (pienamente riconducibile a discrezionalità legislativa sul piano costituzionale), il regolamento acquisirebbe nella prospettiva voluta dalla ricorrente.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio si possono compensare, attesa la relativa novità del principio di diritto qui ribadito in relazione alla L. n. 69 del 2009.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA