Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13038 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13038 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 25100-2012 proposto da:
DI ROSIO SERAFINA DRSSFN35D45B604L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 22, presso lo studio dell’avvocato
PROIETTI LUPI DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCO LOTTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di MONASTIR;

– intimato avverso la sentenza n. 122/2012 del TRIBUNALE di VITERBO
SEZIONE DISTACCATA di MONTEFIASCONE, depositata il
24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

SQ2.

Data pubblicazione: 10/06/2014

udito l’Avvocato Lotti Marco difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ stata depositata relazione del seguente tenore:

“1 — Serafina Di Rosio, con ricorso depositato il 21 ottobre 2009
innanzi al Giudice di Pace di Valentano, propose opposizione avverso

redatto dalla Polizia Municipale di Monastir ; il ricorso venne accolto
ed il verbale annullato.

2 — Avverso la sentenza depositata il 30 luglio 2010, il Comune di
Monastir propose appello innanzi al Tribunale di Viterbo, sezione
distaccata di Montefiascone; la Di Rosio si costituì in quella sede e, tra
gli altri rilievi, eccepì la consumazione della facoltà di impugnare la
sentenza, per tardività della citazione in appello, notificata a sé presso il
proprio procuratore il 25 ottobre 2011.

3 — L’appello venne accolto con sentenza depositata il 24 aprile 2012.
4-

La Di Rosio ha proposto ricorso per la cassazione di detta

sentenza, facendo valere la violazione dell’art. 327 cpc e riproponendo
l’eccezione di decadenza dal potere di appellare la sentenza.

5 — Il ricorso è fondato in quanto, come del resto rilevato anche dal
Tribunale, all’appello si applicava il nuovo termine “lungo” per la
proposizione del gravame , secondo la formulazione dell’art. 327 cpc
novellata dalla legge n. 69/2009 , applicabile ratione temporis : il termine
semestrale per l’impugnazione della sentenza del Giudice di Pace
decorreva dunque dal giorno successivo dalla pubblicazione, avvenuta
il 30 luglio 2010 e quindi , dovendosi calcolare il predetto periodo non
ex numero ma ex numeratione dierum, a mente del principio generale
portato dall’art. 2963, IV comma, cod. civ. , la scadenza semestrale era
fissata al 31 gennaio 2011; il dies ad quem andava poi spostato di 46

Ric. 2012 n. 25100 sez. M2 – ud. 13-05-2014
-2-

l’accertamento della violazione dell’art. 142, comma IX , del d. lgs 285

v

giorni per la sospensione del termini nel periodo feriale , andando a
scadere il 16 marzo 2011.
III — Il ricorso appare quindi al relatore manifestamente fondato così
da poter essere definito in camera di consiglio a’ sensi dell’art. 375 n.5
cpc”

inammissibilità dell’appello con conseguente cassazione della relativa
sentenza , regolandosi definitivamente le spese di quel procedimento e
del presente, come esposto nel dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e dichiara
l’inammissibilità dell’appello del Comune di Monastir avverso la
sentenza n. 189/2010 del Giudice di Pace di Valentano: condanna
detto ente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello
di cassazione, liquidandole, quanto al primo, in euro 414,00 di cui
183,00 per competenze ed euro 190,00 per onorari e, quanto al
secondo, in euro 700,00 per compensi ed euro 150,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso il 13 maggio 2014 in Roma , nella camera di Consiglio della
sezione VI-2

Il Collegio condivide la relazione, così che va dichiarata la

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