Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13037 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5966-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA,

1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8103/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. N.G. impugnava gli avvisi di accertamento Irpef e Iva per gli anni di imposta 2004 e 2005 con i quali l’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato la maggior imposta in capo alla società Giocomania sas di I.G., la ripartiva tra i soci della società, e tra essi, N.G., in base alla quota di partecipazione ai sensi del TUIRn. 917 del 1986, art. 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41/bis.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il ricorso del contribuente; avverso tale sentenza veniva proposto dall’Agenzia delle Entrate ricorso per Cassazione. L’ufficio proponeva contro la medesima sentenza anche ricorso per revocazione che veniva dichiarato improcedibile, per avere la ricorrente omesso di versare in atti la copia autentica della sentenza della CTR oggetto di rimedio revocatorio.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi, si è costituito N.G. depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 396 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR ritenuto compatibile il rimedio della revocazione con il rimedio del ricorso per Cassazione contro la medesima sentenza.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 64, 65 e 66, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53; degli artt. 369 e 399 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, n. 1, per avere la CTR erroneamente applicato al procedimento tributario per revocazione la disciplina in materia di deposito della copia autentica della sentenza previsa per il ricorso per Cassazione dall’art. 369 c.p.c..

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza la quale, pur precisando che avverso la sentenza della CTR oggetto di rimedio revocatorio era stato proposto anche ricorso per Cassazione, non ha per tale motivo fondato la declaratoria di improcedibilità del ricorso per revocazione/ ma per non avere la ricorrente depositato copia autentica della sentenza.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66, stabilisce che “davanti alla Commissione tributaria adita si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione”.

3.2 Contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, non trova applicazione la disciplina in materia di costituzione e deposito dei documenti prevista dall’art. 369 c.p.c. per il ricorso per Cassazione ma quella regolamentata dal n. 546 del 1992, artt. 64-66, dedicata alla materia della revocazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.

3.3 Orbene tale complesso normativo non contiene alcuna previsione che imponga al ricorrente la produzione della copia autentica della sentenza. Nè tale onere può evincersi dalla lettura del disposto di cui all’art. 53, comma 2, richiamato espressamente dal D.Lgs., art. 65, comma 3, che disciplina le modalità di proposizione del ricorso e deposito dei documenti.

3.4 Per contro, il D.Lgs. cit., art. 53, comma 3, norma afferente il grado di giudizio nel quale è stato emesso il provvedimento oggetto del revocazione e come tali applicabile per effetto del rinvio operato dal D.Lgs. cit., art. 66, stabilisce che “subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza”.

3.5 Alla luce della suesposta ricognizione normativa può ritenersi escluso l’obbligo da parte di colui che impugna per revocazione la sentenza della CTR di allegare la sentenza impugnata, nè in fotocopia nè tantomeno in copia autentica, dovendovi provvedere la stessa CTR.

4. Il ricorso va, quindi, accolto con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA