Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13037 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8779/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.D.A., e F.A. entrambi rappresentati e difesi

giusta delega in atti dall’avv. Mario Argenio con domicilio eletto

in Roma presso l’avv. Claudia Cozzi in via Muzio Clementi n. 68:

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia

sez. staccata di Foggia n. 2239/27/15 depositata il 23/10/2015, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR pugliese rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità degli atti impugnati, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2005, 2006 e 2007 nei confronti del sig. D.D. e per IRPEF ed IRAP 2007 nei confronti del coniuge di questi, sig. ra F.;

– la CTR evidenziava come l’operazione oggetto di controllo, consistente nella costruzione e vendita di un immobile su suolo di comproprietà di entrambi i coniugi, non era tale da determinare maggiori redditi in capo alla sig. F., la quale aveva partecipato ad essa come soggetto sprovvisto della qualifica di imprenditore;

– d’altro canto il giudice dell’appello riteneva erroneo il recupero a imposizione delle operazioni rilevate a seguito di indagini finanziarie in capo al sig. D.D., in quanto la perizia in atti escludeva la sottrazione di materia imponibile;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resistono con controricorso i contribuenti; Considerato che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2 e art. 39, comma 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2) e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto sufficienti a dare dimostrazione delle movimentazioni bancarie contestate in accertamento le sole perizie depositate in giudizio dai contribuenti, mentre la prova che incombeva in capo a costoro doveva essere specifica riguardando analiticamente i singoli movimenti bancari e tale quindi da dimostrare che ciascuna delle operazioni contestate dall’Ufficio era estranea a fatti imponibili;

– il motivo è fondato;

– questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018: Sez. 5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018; Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020) in tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili; analogamente il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione;

– la CTR, sul punto, nel ritenere sufficiente quanto oggetto di perizia e delle valutazioni ivi espresse, si è in concreto sottratta al dovere di dare conto in motivazione, per ciascuna operazione finanziaria e non per l’insieme complessivo delle stesse, della sua rilevanza o irrilevanza ai fini impositivi in forza delle presunzioni azionata dall’Ufficio e della documentazione prodotta e delle giustificazioni addotte a prova contraria da parte del contribuente;

– la sentenza quindi è sul punto cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia poi violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 55TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 per avere il giudice dell’appello, senza spiegarne comunque le ragioni, erroneamente ritenuto che con l’operazione oggetto del controllo – consistente nella costruzione e vendita di alloggi compresi in una unica palazzina edificata su terreno di sua comproprietà con il sig. D.D. – la sig.ra F. non abbia posto in essere attività d’impresa;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al profilo motivazionale, osserva la Corte che la CTR ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che gli atti posti in essere dalla sig. ra F., coniuge separato del sig. D.D., quest’ultimo certamente imprenditore, non costituissero atti d’impresa ma operazioni poste in essere quale soggetto non imprenditore;

– in ogni caso, poi, la CTR ha accertato in fatto come non “risultano in atti sufficienti elementi per giustificare la subordinata richiesta dell’Ufficio di determinare maggiori ricavi in capo alla F.. Non ritiene, peraltro il Collegio che dalla costruzione realizzata dal D.D. consegua con configurazione di “imprenditrice” della F. per il solo fatto di essere comproprietaria del suolo”; in sintesi la CTR ha ritenuto che il solo elemento dedotto e provato dall’Ufficio (la comproprietà del suolo) non fosse sufficiente a far concludere in ordine alla sussistenza in capo alla sig. ra F. dalla qualifica di imprenditore, in difetto di ulteriori elementi, anzi in presenza di elementi di segno contrario quali anche i pessimi rapporti tra la stessa e l’ex marito, sig. D.D., comprovati dalla separazione;

– ed invero, è significativo che solo in capo al sig. D.D. che sono stati eseguite, con risultati probatori importanti, le indagini finanziarie e l’esame delle operazioni ulteriori (acquisti di materie prime e di beni strumentali e altro); nondimeno è risultato che sia le movimentazioni bancarie sia gli acquisti di quanto necessario alla realizzazione dei beni venduti sono atti tipici d’impresa e risultano posti in essere, come accerta la CTR, unicamente dal sig. D.D. e in nessun modo le stesse sono risultate riconducibili alla sig.ra F.;

– come è noto (in ultimo, tra le molte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019) è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;

– il motivo in parola va quindi dichiarato inammissibile;

– pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio, limitatamente a tale profilo, alla CTR pugliese; il secondo motivo è respinto.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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