Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13037 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13037 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 25034-2012 proposto da:
COMUNE DI SALUSSOLA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
FROJO CARLO;

– intimato avverso la sentenza n. 501/2011 del TRIBUNALE di BIELLA
dell’8.9.2011, depositata il 14/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
65S4

Ao.“.e1.4-4‹,

Data pubblicazione: 10/06/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Miraglia che si riporta agli
scritti.
E’ stata depositata relazione del seguente tenore:
” 1 — Il Comune di Salussola ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza n. 501/2011 del Tribunale di Biella con la quale era stato

del Giudice di Pace di Biella che aveva annullato, su ricorso di Carlo
Frojo, il verbale, redatto dalla Polizia Municipale di quella città, di
accertamento della violazione dell’art. 146, III comma, d.lgs 285/2002,
in cui il Frojo sarebbe incorso, traversando un incrocio in Salussola,
presidiato da una lanterna semaforica con luce in fase di interdizione.
2 — A sostegno del ricorso il Comune fa valere la violazione degli artt.
383 e 385 d.P.R. 495/1992 — portante il regolamento di esecuzione del
c.d. codice della strada — per aver ritenuto, il giudice del gravame,
insufficiente per la identificazione del luogo della infrazione, la mera
indicazione “via Martiri della Libertà- direzione Santhià” contenuta nel
verbale e per aver, per tale ragione, confermato la già resa decisione di
illegittimità della contestazione; sostiene al contrario il ricorrente, da un
lato, l’applicabilità alla fattispecie della seconda delle norme richiamate,
attesa la sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito la
contestazione non immediata e quindi la sufficienza della indicazione
di “tempo, luogo e fatto” di cui all’art. 385 reg; dall’altro la idoneità
della esposizione del fatto a verbale, al fine di garantire al
contravventore la possibilità di approntare le proprie difese, anche
tenuto conto della presenza di un unico incrocio semaforico in città.
3 — E’ convincimento del relatore che la specificità della contestazione
— costituente parametro necessario per l’approntamento della difesa
del preteso contravventore- non abbia caratteristiche diverse a seconda
che si tratti di verbalizzazione contestuale o differita ( legittimamente,
Ric. 2012 n. 25034 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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respinto l’appello del medesimo ente territoriale avverso la decisione

a’ sensi dell’art. 384 reg. esec.): nella fattispecie, dalla lettura del verbale
trascritto integralmente ai foll 2.3 del ricorso, emerge che non solo
furono genericamente indicate le circostanze di tempo, luogo e fatto
(come formalmente imporrebbe l’art. 385 reg. esec. in caso di
contestazione differita) — ma furono altresì esposti i parametri

svolta la condotta censurata, la quale poi fu ulteriormente specificata,
ai fini identificativi, con il riferimento al semaforo ivi esistente ed al
fatto che della trasgressione fu tratta documentazione fotografica
messa a disposizione dell’interessato.

4 — Poste tali premesse, appare al relatore potersi dare continuità a
quell’indirizzo interpretativo di legittimità che assume che il requisito
della specificità dell’atto di accertamento deve dirsi osservato per il
tramite dell’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della
violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del
verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non
indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato e ciò, in
quanto l’infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo,
entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il
fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice
indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si
trovava affatto in detta località ( vedi Cass., Sez. I n. 21058/2006).

5— Ne consegue che erroneamente il Tribunale di Biella ha delimitato i
confini applicativi delle norme in esame pretendendo — in disparte da
qualunque ulteriore accertamento resosi eventualmente necessario a
tenore delle difese sviluppate dal trasgressore ( neppure riportate nella
gravata decisione)- che la semplice omessa indicazione del numero
civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato
posto il semaforo — pur in presenza di tutti gli altri parametri
Ric. 2012 n. 25034 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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temporali ( ” il giorno 7/12/2006 alle ore 09,42) in cui si sarebbe

identificativi della condotta- facesse venir meno la specificità della
contestazione e, quindi, determinasse un vulnus alla difesa del preteso
trasgressore.
6 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso può
esser trattato in camera di consiglio per esser colà dichiarato

Il Collegio condivide le conclusioni e le argomentazioni della relazione,
non contrastate dalla costituzione dell’intimato o dal deposito di
memoria illustrativa da parte del medesimo.
La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di Biella,
in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la gravata decisione e rinvia al Tribunale di
Biella, in diversa composizione, anche per la regolazione dell’onere
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 13 maggio 2014 in Roma , nella camera di Consiglio della
sezione VI-2

manifestamente fondato”

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