Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13036 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3175-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLUNO,

16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MATONTI che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4203/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.F.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con il quale all’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), e distinto al catasto urbano al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), subalterno 10 inserito nella microzona (OMISSIS) (OMISSIS) veniva disposta la modifica della classe (da 2 a 4) con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 1.007.06 ad Euro 1.378,94.

2. La CTP rigettava il ricorso avendo l’ufficio con congrua motivazione dato conto dei parametri applicati.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello osservando che l’avviso non poteva considerarsi adeguatamente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) ispirata a finalità perequative e del procedimento seguito e della migliorata qualità del contesto urbano senza che vi fosse alcuna indicazione in ordine alle caratteristiche specifiche e concrete dell’area in questione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; l’intimata si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato, non aveva ritenuto sufficiente il riferimento all’anomalo scostamento tra il rapporto valore di medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 5 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR disposto la nullità del procedimento non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di B.M., comproprietaria dell’immobile oggetto dell’accertamento.

3. Il secondo motivo, da esaminarsi in via prioritaria stante il suo carattere assorbente, è fondato.

3.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, rubricato “litisconsorzio e intervento” stabilisce che “se oggetto del ricorso riguarda inscidibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nel medesimo processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.

3.2 In materia di accertamento catastale la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l’accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio)” (cfr. Cass. 3068/2014, 15489/2010; 24101/2012).

3.3 E’ pacifico che nella specie qui in esame il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti del contribuente comproprietario dell’immobile, che pure ha ricevuto la notifica di riclassamento, senza che qui consti se quest’ultimo abbia o meno impugnato il provvedimento e quale ne sia stato l’esito.

3.4 Non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Roma), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di giudizio del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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