Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13036 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8201-2010 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE

259, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI BARTOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CANDIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BUSTO ARSIZIO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CENTRALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. G.A. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe meglio indicata, con la quale in riforma della prima decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta 2000, in applicazione del procedimento accertativo basato sui parametri ex lege n. 549 del 1995 e D.P.R. n. 195 del 1999, con riferimento all’esercizio della professione di promotore finanziario.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato o documentato alcunchè di diverso relativamente alla somma di Lire 11.540.000 imputata all’acquisto di carburanti per l’autovettura, come sarebbe stato suo onere.

3. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

G.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la erronea applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 e del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4 nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42 nonchè la violazione del principio di capacità contributiva e la errata applicazione della ripartizione dell’onere della prova.

1.2. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili.

1.3. Innanzi tutto, pur essendo sviluppato ampiamente, risulta carente sul piano dell’autosufficienza in quanto le plurime doglianze non sono accompagnate dalla adeguata trascrizione dell’avviso di accertamento e dei pregressi atti di parte, di modo da consentire al giudice di valutare la tempestiva introduzione delle questioni. Anche in merito alle difese svolte dal contribuente in sede amministrativa nulla è riferito di specifico, ma ne viene aprioristicamente sostenuta la rilevanza e la mancata considerazione, senza che alcun elemento di fatto sia effettivamente e dettagliatamente riferito. Inoltre le doglianze sembrano rivolte direttamente all’attività amministrativa, piuttosto che alla sentenza impugnata. Ancora va osservato che i quesiti a corredo del motivo, nel numero di otto, sono tuttavia formulati come mere interrogazioni astratte, prive di puntuali riferimenti al caso concreto ed alla connessa decisività.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sostenendo che la CTR nell’accogliere l’argomento dell’Ufficio concernente l’importo del consumo di carburante, non avrebbe riferito il percorso logico a supporto di tale argomentazione e nel momento di sintesi afferma che non è agevole comprendere quali argomenti la CTR abbia inteso contrapporre a quelli “ben più chiari, esposti dalla Commissione varesina”.

2.2. Anche questo motivo è inammissibile. La decisione impugnata, sia pure nella sua estrema sinteticità, si esprime sulla decisiva rilevanza del dato dei consumi di carburante rispetto alla ricostruzione induttiva del reddito. Tale statuizione è censurata in modo non pertinente, come si evince dal momento di sintesi che sollecita un confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado (che, peraltro, non trascrive) e quella di appello: infatti, non solo è generica rispetto alla fattispecie, ma è anche del tutto estraneo alla natura del giudizio per cassazione, a critica vincolata (Cass. n. 25332/2014).

3.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida nel compenso di Euro 2.200,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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