Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13036 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7551/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.D.A., e F.A. entrambi rappresentati e difesi

giusta delega in atti dall’avv. Mario Argenio con domicilio eletto

in Roma presso l’avv. Claudia Cozzi in via Muzio Clementi n. 68;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia

sez. staccata di Foggia n. 183/27/12 depositata il 10/09/2012, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Basile Tommaso che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR pugliese rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2004 nei confronti del sig. D.D. e per IRPEF ed IRAP 2005 e 2006 nei confronti del coniuge sig. F.;

la CTR evidenziava come l’operazione oggetto di controllo, consistente nella costruzione e vendita di un immobile su suolo di comproprietà di entrambi i coniugi, non era tale da determinare maggiori redditi in capo alla sig. F., la quale aveva versato al marito sig. D.D. somme costituenti il rimborso delle spese sostenute per la costruzione senza compiere atti tali da qualificarla soggetto esercente attività d’impresa;

d’altro canto il giudice dell’appello riteneva erroneo il recupero a imposizione delle operazioni rilevate a seguito di indagini finanziarie in capo al sig. D.D., in quanto i versamenti derivanti dalla sig. F. erano stati dedotti dalla valutazione delle rimanenze; pertanto il loro recupero costituiva in sostanza illegittima duplicazione di ricavi e conseguentemente d’imposta; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a quattro motivi; resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 55TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 per avere il giudice dell’appello, senza spiegarne comunque le ragioni, erroneamente ritenuto che con l’operazione oggetto del controllo – consistente nella costruzione e vendita di alloggi compresi in una unica palazzina edificata su terreno di sua comproprietà con il sig. D.D. – la sig. F. non abbia posto in essere attività d’impresa;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al profilo motivazionale, la CTR ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che gli atti posti in essere dalla sig. F., coniuge separato del sig. D.D., quest’ultimo certamente imprenditore, non costituissero atti d’impresa ma operazioni poste in essere quale soggetto non imprenditore e come tali assoggettate alla corretta imposizione;

– in ogni caso, poi, la CTR ha accertato in fatto come non “risultano in atti sufficienti elementi per giustificare la subordinata richiesta dell’Ufficio di determinare maggiori ricavi in capo alla F.. Non ritiene, peraltro il Collegio che dalla costruzione realizzata dal D.D. consegua con configurazione di “imprenditrice” della sig.ra F. per il solo fatto di essere comproprietaria del suolo”; in sintesi la CTR ha ritenuto che il solo elemento dedotto e provato dall’Ufficio (la comproprietà del suolo, anche connessa con il pregresso rapporto di coniugio con il sig. D.D.) non fosse sufficiente a far concludere in ordine alla sussistenza in capo alla medesima della qualifica di imprenditrice, in difetto di ulteriori elementi;

– ed invero, è in tal contesto significativo che solo in capo al sig. D.D. siano state eseguite, con risultati probatori importanti, le indagini finanziarie e l’esame delle operazioni ulteriori (acquisti di materie prime e di beni strumentali e altro); nondimeno è stato accertato che sia le movimentazioni bancarie sia gli acquisti di quanto necessario alla realizzazione dei beni venduti (atti tipici d’impresa) risultano posti in essere, come indica puntualmente la CTR, unicamente dal sig. D.D. e non sono per nulla riconducibili alla sig. ra F.;

– come è noto (in ultimo, tra le molte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019) va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come in questo caso;

– il motivo in parola va quindi dichiarato inammissibile;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2 e art. 39, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto non contestata dall’Ufficio la prova fornita dal contribuente in ordine alla regolare contabilizzazione e dichiarazione delle risultanze delle indagini finanziarie, prova che invece in quanto generica, non analitica e non fondata su documenti andava ritenuta insufficiente;

– il terzo motivo si incentra sul vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR affermato erroneamente che l’Ufficio avrebbe considerato prelevamenti e versamenti come ricavi e quindi avrebbe tenuto conto due volte dei rimborsi spese versati dalla sig.ra F. al sig. D.D.;

– i due motivi possono trattarsi congiuntamente, in quanto entrambi si appuntano sulla analiticità e sui criteri di valutazione della prova da fornirsi da ciascuna parte nel caso in cui a base dell’attività di controllo siano poste le risultanze delle indagini finanziarie;

– con le precisazioni che seguono, i due motivi risultano fondati;

– questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018: Sez. 5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018; Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020) in tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili; analogamente il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione;

– la CTR, sul punto, si è limitata ad affermare che “sono ampiamente circostanziati i versamenti e i prelevamenti”, con ciò sottraendosi al dovere di dare conto, per ciascuna operazione finanziaria, e non per le loro risultanze nel complesso, della rilevanza o irrilevanza ai fini impositivi in forza delle presunzioni azionate dall’Ufficio e della documentazione prodotta e delle giustificazioni addotte a prova contraria da parte del contribuente;

– la sentenza quindi è sul punto cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame;

– il quarto motivo di ricorso denuncia l’omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa singoli punti evidenziati dall’Ufficio in sede di appello, per non avere la CTR pronunciato sui costi indeducibili ripresi a tassazione e sulla relativa iva derivanti da fornitura di vini e spumanti;

– il motivo è inammissibile in quanto sprovvisto di autosufficienza;

– nel silenzio completo dalla sentenza gravata sul punto, era onere di parte ricorrente trascrivere l’atto di appello nel quale la questione relativa era stata posta; diversamente la Corte non è posta in condizione di rilevare nè l’effettiva tempestiva proposizione di fronte alla CTR, nè tantomeno la effettiva denunciata pretermissione da parte del giudice dell’appello;

– pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio, limitatamente a tali profili, alla CTR pugliese; i restanti motivi sono respinti.

P.Q.M.

accoglie secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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