Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13035 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. II, 23/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 23/06/2016), n.13035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 532-2012 pronosto da:

GIMI GENERALE INDUSTRIALE MOBILIARE IMMOBILIARE SRL IN

LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO MARRONE;

– ricorrenti –

contro

INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2005/2010 affila CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Maria MORRONE con delega orale, difensore ne

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato P8 luglio 1993 l’INPDAP conveniva la CIMI srl davanti i tribunale di Treviso, esponendo, per quanto qui ancora interessa, che:

– dal 18 febbraio 1993 esso INPDAP era succeduto ex lege in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’INADEL, divenendo quindi proprietario, tra l’altro, di un fabbricato di 2 piani, destinato ad uso direzionale, venduto all’INADEL dalla GIMI srl con contratto del 21 maggio 1990;

– il suddetto immobile era stato consegnato all’INADEL il 13 luglio 1990;

– il 13 settembre 1991 l’acquirente aveva denunciato al venditore vizi del fabbricato (precarietà e sfaldamento del terrazzo, infiltrazioni d’acqua piovana e crepe nei muri di sostegno);

– a seguito delle contestazioni del venditore, l’INADEL, aveva richiesto un accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni avevano accertato la sussistenza dei vizi lamentati;

– dopo lo svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo L’INADEL, aveva svolto i lavori necessari al ripristino del fabbricato.

Sulla scorta di tale narrativa di fatto L’INPDAP, quale avente causa dell’INADEL, chiedeva la condanna della GIMI srl al pagamento degli importi in capitale di Lire 221.011.560 per costi di ripristino dell’immobile e di Lire 27.370.000 per prestazioni ingegneristiche, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per l’impossibilità di locare il fabbricalo al Ministero del lavoro per il canone di 900 milioni di Lire all’anno.

Il tribunale di Treviso accoglieva la domanda dell’attore e condannava la GIMI srl al pagamento della somma di Euro 361.410,60.

La Corte d’appello di Venezia, adita con l’appello della GIMI srl, confermava la sentenza di primo grado disattendendo tutti i motivi d’appello della GIMI srl. In particolare, il giudice di secondo grado:

a) ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell’INPDAP sollevata dall’appellante sul rilievo della mancata conversione in legge del D.L. n. 196 del 1993, che aveva disposto la successione ex lege dell’INPDAP all’INADEL e nella cui pendenza era stato notificato l’atto di citazione; al riguardo la sentenza gravata argomenta che gli effetti del D.L. n. 136 del 1993, non convertito, sono stati fatti salvi con efficacia ex tunc dalla legislazione successiva;

b) ha rigettato l’eccezione di decadenza del compratore dall’azione di garanzia per tardiva denuncia dei vizi; al riguardo la sentenza gravata – premesso che il contratto di compravendita determinava espressamente in giorni 40, in deroga all’art. 1495 c.c., il termine per la denuncia dei vizi dal momento in cui il legale rappresentate dell’INADEL ne avesse avuto conoscenza – argomenta che, qualora, come nel caso in esame, siano necessarie indagini tecniche di particolare complessità, la conoscenza dei vizi utile far decorrere il termine legale o contrattuale di denuncia coincide con la piena e completa percezione degli stessi e, pertanto, presuppone l’esaurimento delle verifiche necessarie; esaurimento che, ad avviso della Corte veneziana, nella specie non poteva farsi coincidere con il sopralluogo congiunto tra le pani effettuato il 12 aprile 1991 (che non aveva portato a risposte complete ed univoche) ma andava identificato con il deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo (6 ottobre 1992); secondo la Corte, quindi, la denuncia andrebbe gassata alla relazione in ATP” (pag. 6, rigo 3, della sentenza gravata);

c) ha rigettato l’ eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia del compratore argomentando che la stessa e stata proposta entro il triennio (contrattualmente convenuto quale termine prescrizionale di tale azione) dal 6 ottobre 1992, di del deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo;

d) ha ritenuto dimostrata, tramite la CTU, l’esistenza dei danni e la loro ascrivibilità a carenze strutturali dell’immobile.

Avverso tale sentenza la GIMI ricorre per cassazione con sei motivi.

Con il primo motivo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in cui D sentenza gravata sarebbe incorsa disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’INPDAP sollevata dalla GIMI fin dal primo grado. Al riguardo si argomenta che, poichè l’atto introduttivo del presente giudizio era stato notificate sotto la vigenza del D.L. n. 196 del 1993, il quale, al pari dei precedenti D.L. n. 34 del 1993 e D.L. n. 110 del 1993, non era mai stato convertito in legge, I’INPDAP doveva ritenersi privo del potere di agire in giudizio con riferimento ad un bene che, al dì della domanda, doveva ritenersi era ancora appartenente all’INADEL. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione della statuizione con cui nella sentenza gravata si respinge l’eccezione di tardività della denuncia dei vizi dell’immobile venduto. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di un telegramma del 10.4.91 dal quale emergerebbe che a tale data la sede centrale dell’INADEL era già a conoscenza dei vizi dell’immobile, denunciati solo il successivo 26.9.91, oltre il termine contrattuale di quaranta giorni dalla data di acquisizione di detta conoscenza.

Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione della statuizione con cui nella sentenza gravata si respinge l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, deducendo che al dì della domanda giudiziale la prescrizione era maturala tanto con riferimento al termine annuale di cui all’art. 1490 c.c. quanto con riferimento al termine triennale previsto nel contratto.

Con il quarto motivo si censura l’omessa motivazione in ordine alla prova dell’an debeatur, argomentando che dall’istruttoria svolta nel giudizio non sarebbero emersi difetti di costruzione o di qualità dei materiali, ma sarebbero state seminai evidenziate carenze di manutenzione.

Con il quinto motivo si censura l’ omessa motivazione in ordine alla prova del quantum debeatur, argomentando che dall’istruttoria non sarebbe emersa la relativa dimostrazione.

Con il sesto motivo si censura la regolazione delle spese operata dalla Corte d’appello.

L’INPDAP resiste con controricorso.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ripropone in questa sede la questione del difetto di legittimazione attiva dell’INADEL, va disatteso.

Se infatti è vero che, come sottolineato in ricorso, il D.L. n. 196 del 1993 – che prevedeva la successione dell’INPDAP nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’INADEL – è decaduto a seguito della mancata conversione in legge, è pure vero che i relativi effetti sono stati fatti salvi dal disposto della L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 3 (di conversione in legge del D.L. n. 510 del 1996). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del’INPDAP. Il secondo motivo, concernente la questione della tardiva denuncia dei vizi dell’immobile, va pur esso disatteso, in quanto la censura ivi proposta, concernente l’omessa considerazione di una risultanza documentale (un telegramma del 10.4.91 asseritamente idoneo a dimostrare che a tale data la sede centrale dell’INADEL era già edotta dei vizi dell’immobile), per un verso, è formulata senza il rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione (non dandosi conto, nel corpo del motivo, nè del preciso contenuto del detto telegramma, nè del mittente e del destinatario del medesimo, nè della sede processuale in cui esso sarebbe stato prodotto nel giudizio dì merito) e. per altro verso, non è pertinente alla ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale si fonda sul presupposto, non specificamente censurato dalla ricorrente, che i vizi de quibus potevano essere percepiti nella loro effettiva portala solo mediante indagini tecniche di particolare complessità e, pertanto, dovevano ritenersi conosciuti clan’ INADEI. solo alla data (6.10.92) di deposito della relazione redatta dal consulente nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dallo stesso INADEL; data in cui la Corte veneziana ha ritenuto di unificare tanto il momento di conoscenza dei vizi attuo del termine per la relativa denuncia) quanto il momento della denuncia stessa (“fissata alla relazione di ATP la denuncia”, pag. 6, primo capoverso).

Il terzo motivo, con il quale si censura il vizio di motivazione (travisamento dei fatti e omessa motivazione) della statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione è fondato.

La sentenza gravata si regge infatti su una motivazione palesemente incongrua laddove, dopo aver dato atto (a pag. 5, fine del secondo capoverso) che nel contratto inter partes il venditore aveva offerto una garanzia contrattuale di immunità del fabbricato da vizi (con impegno alla relativa eliminazione) “per la durata di tre anni dal 10.6.90 – nega che tale termine fosse trascorso al dì della domanda giudiziale (8.793, secondo quanto riferito nella stessa sentenza gravata nel primo rigo di pag. 3) in base all’argomento, palesemente contraddittorio con il menzionato accertamento del dies a quo del termine prescrizionale nella data del 10.6.90, che la domanda giudiziale era stata proposta entro il triennio dal deposto della relazione di ATP. La Corte in sostanza ha sovrapposto il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, decorrente dalla data di conoscenza degli stessi (nella specie identificata con quella di deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo) con il termine dì prescrizione dell’azione di garanzia, ritenuto pur esso decorrente dalla data di deposito della relazione di accertamento tecnico preventivo, ancorchè nella stessa sentenza se ne accerti la decorrenza dalla data del 10.6.90.

Il vizio motivazionale denunciato con il mezzo di ricorso in esame è dunque sussistente e, pertanto, tale mezzo va accolto, con conseguente assorbimento dei motivi quarto, quinto e sesto.

In definitiva si deve accogliere il terzo mezzo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo e dichiarati assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia perchè questa rinnovi l’accertamento sull’eccepita prescrizione dell’azione dì garanzia.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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