Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13035 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13035 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 21176-2012 proposto da:
GIANC ON E PIETRO GNCPTR41P21F839M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio
dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentato e difeso da sé
medesimo;

– ricorrente contro
COMUNE DI NAPOLI,
EQUITALIA SUD SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 3138/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI del
7.12.2011, depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.

4585

Data pubblicazione: 10/06/2014

E’ stata depositata la seguente relazione:
“1 — Il giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 5858 dell’8

marzo

2010,

annullò la cartella di pagamento -notificata a

Pietro Giancone per la violazione di norme del c.d. codice
della strada- compensando le spese di lite, assumendo che il
aveva, nei tempi previsti, adottato l’ordinanza-ingiunzione,
così che doveva dirsi formato il c.d. silenzio-assenso.
2

Tale decisione venne impugnata dal Giancone sul capo

relativo alla compensazione delle spese; la Equitalia Sud
società delegata dell’esazione dei Tributi per la città di Napoli,
, contumace nel precedente grado di giudizio,sostenne la
carenza della propria legittimazione passiva, non avendo
alcun controllo sulla formazione dei ruoli esattoriali.
3 — Il Tribunale di Napoli accolse l’appello relativamente al
Tribunale ( rectius: Comune) di Napoli — non riscontrando i
presupposti di legge per la disposta compensazione- ma lo
respinse per la Equitalia, pur ritenendo che nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale con finalità recuperatorie —
vale a dire all’esclusivo scopo di far valere la tutela prevista
contro la sanzione amministrativa che non si era potuta
esplicare prima del giudizio- unici contraddittori sarebbero
l’opponente e l’ente impositore ma non anche l’agente per la
riscossione il quale, soggetto destinatario solo del pagamento,
non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza
costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.
A-42′

Ric. 2012 n. 21176 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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Prefetto , al quale il contribuente aveva fatto ricorso, non

4 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il
Giancone sulla base di un unico motivo; le altre parti intimate
non hanno svolto difese.
OSSERVA IN DIRITTO
I — Parte ricorrente , lamentando la violazione o la falsa
un interesse dell’esattore a resistere alla lite intrapresa dal
contribuente avverso la cartella esattoriale e, quindi, la sua
legittimazione a esser chiamato in giudizio, così che,
applicando il principio di causalità nella individuazione della
soccombenza, anche detta parte dovrebbe dirsi assoggettata
agli esiti dell’accoglimento del ricorso, per quanto riguarda la
ripartizione dell’onere delle spese.
Il — Il ricorso è fondato in quanto deve prestarsi adesione
all’ormai consolidato orientamento interpretativo di questa
Corte, enunciante il principio secondo cui, in sede di
opposizione a cartella esattoriale, emessa in pagamento di
sanzioni amministrative, è consentito all’intimato, qualora si
deduca la mancata notifica del verbale di accertamento o
dell’ordinanza-ingiunzione, contestare per la prima volta la
validità del titolo esecutivo in base al quale si procede e
recuperare così il momento di garanzia difensiva predisposto
dall’ordinamento e di cui non si è potuto avvalere per colpa a lui
non imputabile: in tal caso, l’opposizione deve essere proposta
anche nei confronti dell’esattore, che ha emesso la cartella
esattoriale ed al quale va riconosciuto l’interesse a resistere
anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento
dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente,
che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai
Ric. 2012 n. 21176 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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applicazione degli artt. loo e 91 cpc, sostiene la persistenza di

sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27( vedi in questi termini
Cass. Sez. II n.24154/2007, a cui adde , in senso conforme, Cass.
Sez. VI-2, ord. 23459/2011 e Cass. Sez.

n.12385/2013)

III — La valorizzazione, da parte di tale interpretazione, dei
rapporti tra ente impositore ed ente esattore, consente di
base della gravata decisione (furono richiamate Cass. Sez. II n.
26919/2009 — che però , riaffermando la sussistenza di un
litisconsorzio necessario tra esattore ed ente creditore
nell’ambito del giudizio di opposizione a cartella esattoriale con
funzione “recuperatoria” della contestabilità della sussistenza
stessa del credito, conduce a conclusioni opposte a quelle
sostenute in sentenza-; Cass. Sez. III 24735/2007 — che non si
attaglia alla fattispecie, in quanto la res controversa colà decisa
riguardava la legittimazione attiva del solo ente impositore in
ipotesi di ripetizione di un indebito pagamento in forza di
cartella esattoriale successivamente annullata-; Cass. Sez. III n.
4169/2007; Cass. Sez. I n. 23701/2004; Cass. Sez. I n.
11746/2004-)”
La Corte condivide le conclusioni sopra esposte; cassato il
capo di decisione sulle spese relativa alla società Equitalia e non
essendo necessari altri accertamenti di fatto, sussistono i
presupposti per la decisione nel merito, a’ sensi dell’art. 384, II
comma, cpc; stante il mutamento di giurisprudenza, soccorrono
gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio
innanzi al Tribunale di Napoli tra il Giancone e la società
Equitalia ; del pari vanno dichiarate irripetibili quelle sostenute
dal ricorrente nel presente giudizio di legittimità.

Ric. 2012 n. 21176 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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superare il precedente, divergente indirizzo ermeneutico posto a

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso cassa per l’effetto il capo di decisione
relativo alle spese tra il Giancone e la società Equitalia
decidendo nel merito, compensa le stesse tra dette parti e
giudizio di legittimità.
Così deciso il 13 maggio

2014

in Roma , nella camera di

Consiglio della sezione VI-2
Il Presidente

dichiara non ripetibili quelle sostenute dal ricorrente nel

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