Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13034 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12059-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8577/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 9 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto da C.S. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2010. La CTR è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità del gravame per avere l’Agenzia delle entrate riproposto i motivi e le argomentazioni dedotti in primo grado, senza formulare specifiche critiche nei confronti della sentenza impugnata.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 9 aprile 2019, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.
Il motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c.” (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017).
La sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile l’appello – i cui motivi sono riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – per avere l’Ufficio riproposto i motivi e le argomentazioni del giudizio di primo grado, senza formulare specifiche critiche nei confronti della sentenza impugnata, si pone in palese contrasto con il principio di diritto sopra enunciato.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020