Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13034 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7503-2015 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE LILLA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SORELLE

MARCHISIO, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PIO

ALGHIRI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n 4758/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/11/2014, depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– C.P. convenne in giudizio R.V., chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti relativamente ad un appartamento sito in (OMISSIS), del quale era proprietaria per 3/4 l’attrice e per 1/4 il convenuto; chiese l’attribuzione dell’intera proprietà con pagamento del conguaglio al convenuto;

– il convenuto chiese la divisione dell’immobile e, in subordine –

deducendo di abitare l’appartamento quale conduttore da 25 anni –

l’attribuzione dell’intera proprietà del cespite con pagamento del conguaglio in favore all’attrice;

– il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea, ritenuta l’indivisibilità dell’appartamento, dispose lo scioglimento della comunione assegnando l’intero immobile all’attrice (quale maggiore quotista) con contestuale obbligo di corrispondere al convenuto il conguaglio spettantegli;

– sul gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Napoli confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre R. V. sulla base di due motivi;

C.P., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che l’assegnazione del bene ritenuto indivisibile al quotista minore potesse essere disposta solo in presenza di un interesse comune delle parti, e non già in presenza di un interesse particolare del singolo condividente) appare manifestamente fondato, in quanto – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità – in tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nell’esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l’obbligo di darne conto in motivazione; nell’esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione, confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie, allo scopo di compiere la scelta più appropriata (Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010, Rv. 615461; Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010, Rv. 612827);

– la Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, considerare l’interesse personale del R. a continuare a risiedere nel detto immobile, comparando tale interesse sia con gli interessi comuni alle due parti sia con eventuali contrari interessi personali dell’attrice;

– avendo la Corte dì Appello omesso tale valutazione comparativa, tipicamente riservata al giudice dì merito, la sentenza impugnata va cassata con rinvio;

– il secondo motivo di ricorso rimane assorbito;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi accolto”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la memoria depositata dal difensore e adesiva rispetto alle conclusioni della relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– il Collegio condivide la proposta dì definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, perchè si uniformi al richiamato principio di diritto;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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