Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13034 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3184/2010 proposto da:

O.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato

GINOCCHI Silvia, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SIMPRO SRL (OMISSIS) in persona del legale

raPPresentante e amministratore unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato MONZINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAGANELLI STEFANO, giusta procura speciale ad litem in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 167/2008 del TRIBUNALE di MILANO – Sezione

Distaccata di CASSANO D’ADDA del 3.12.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Silvia Ginocchi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 12/12/2008 il Tribunale di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. O.R. nei confronti della sentenza Giud. Pace Cassano d’Adda 7/3/2007.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’ O. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Simpro s.r.l..

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 10, 14, 91, 92 e 146 c.p.c., D.M. n. 585 del 1994, artt. 5 e 6, L. n. 794 del 1942, art. 24, L. n. 1051 del 1957, artt. 35 e 36, L. n. 233 del 2006, art. 2, L. n. 248 del 2006, D.M. n. 127 del 2004, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della, norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dal ricorrente nella memoria, che non attengono invero ai rilievi mossi nella relazione;

atteso che alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ancora applicabile (v. Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 24/3/2010, n. 7119; Cass., 16/12/2009, n. 26364; Cass., 27/9/2010, n. 20323);

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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