Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13033 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7452-2015 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLA

ECLANO 20, presso lo studio dell’avvocato SERAFINA DENISE

AMENDOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO DI NOVI,

ANNA DI NOVI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1192/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 29/07/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDI.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– B.A. e B.C. convennero in giudizio D. B.M., chiedendo – per quanto qui rileva – che venisse accertata la costituzione in favore dell’immobile di loro proprietà, in forza della scrittura privata inter partes stipulata il 10.4.2000, della servitù di veduta sul fondo della convenuta mediante l’apertura della finestra al secondo piano fuori terra;

– la convenuta – per quanto qui ancora rileva – chiese il rigetto della suddetta domanda attorea;

– il Tribunale di Paola accolse la detta domanda;

– sul gravame proposto dalla D.B., la Corte di Appello di Catanzaro confermò sul punto la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.B. M. sulla base di quattro motivi;

B.A. e B.C., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Atteso che i quattro motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione dì norme di diritto, nonchè l’omesso esame circa fatti decisici per il giudizio, per avere la Corte di Appello ritenuto che la scrittura privata stipulata inter partes va interpretata nel senso che la servitù di veduta pattuita si riferiva alla finestra posta al secondo piano dell’edificio attoreo inteso quale terzo piano fuori terra) appaiono inammissibili, in quanto con i suddetti motivi la ricorrente mira a censurare l’interpretazione di un atto negoziale, che è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – sono stati rispettati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e la motivazione osserva i canoni della logica (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346;

Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, limitandosi a ribadire quanto sostenuto nel ricorso;

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ruttane temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA