Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13033 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13033 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

possesso intermedio- onere prova-

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 13695/12 proposto da:

Margherita DE FACCI ( c.f.: DFC MGH 42E61 D107T);
Lisa RIGONI (

RGN LSI 78H54 L840A);

Maria Cristina RIGONI ( c.f.: RGN MCR 65P45 L840N)
parti tutte rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dall’avv.prof Giangiorgio Casarotto e dall’avv. Fabio Massimo Orlando, con domicilio
eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Carlo Poma n.2

Parti ricorrenti

contro

Dario RIGONI

R(N DRA 65E08 Z133Y) .„

rappresentato e difeso dall’avv. RC1126 M_ Rieft e dall’avv. Rita Brandi ; etvnt

domiciliato presso lo studio della seconda in Roma, via Albenga n. 45, giusta procura a
margine del secondo foglio del controricorso.
– Controricorrente –

Nonché nei confronti di

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1–

Data pubblicazione: 10/06/2014

- Giuseppe RIGONI ( c.f.: RGN GPP 41C19 D136M)
– Parte intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 692/2012 ; pubblicata il 26
marzo 2012 e non notificata.

Bianchini;

RILEVATO
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

“1 — Dario Rigoni, con atto del 12 gennaio 1998, citò innanzi al Tribunale di Vicenza,
Maria Dal Maso; Michela, Antonio, Valentino; Valentino fu Antonio Ilario ed Elisa
Rigoni; Silvana Bedin; Margherita De Facci, premesso: di esser proprietario di un terreno,
sito nel Comune di Creazzo distinto in mappa ai nn. 1477 e 1284, a seguito di acquisto,
libero da pesi e servitù, dal predetto Comune in data 22 maggio 1997; che le parti
convenute, proprietarie di fondi confinanti, avevano illegittimamente esercitato il
passaggio attraverso detto fondo per raggiungere la strada laterale denominata via Doria,
utilizzando due accessi, creati da esso attore, muniti di cancello;chiese che fosse accertata
la inesistenza della pretesa servitù.

2 — Si costituirono Valentino Rigoni fu Antonio Ilario; Margherita De Facci ed Elisa
Rigoni chiedendo il rigetto delle richieste dell’attore e formulando domanda
riconvenzionale diretta all’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di una
striscia di terreno larga metri 6,10 traversante il mappale n. 1477 dell’attore; in subordine
chiesero che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio sui mappali nn 1477 e
1284, stante la interclusione dei loro fondi.

3 — In corso di tale giudizio Valentino Rigoni fu Antonio Ilario e la De Facci proposero
ricorso possessorio, assumendo di esser stati spogliati del possesso della servitù di
transito attraverso i terreni di Dario Rigoni , da parte di quest’ultimo che aveva chiuso i
cancelli di accesso alla via Doria. frudx-Gur

2

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2014 dal Cons dr. Bruno

4 — Il ricorso possessorio fu respinto, avendo il resistente Rigoni offerto le chiavi dei
cancelli e non essendosi ritenuto che vi fosse la necessità di munire dette chiusure di
un’apertura automatica con relativo comando a distanza, da fornire alle parti ricorrenti.

5 — Il Tribunale, decidendo la causa petitoria assieme al c.d. merito possessorio, dichiarò

essersi raggiunta la prova che i convenuti esercitavano il passaggio per arrivare alla via
pubblica utilizzando due varchi, di cui uno su un terreno non di proprietà di Dario Rigoni
e l’altro, insistente sulla proprietà di costui, non esercitato per tempo sufficiente a dirsi
concretato l’acquisto per usucapione.

6— Il ricorso per spoglio venne definitivamente respinto.
7 – Proposero appello Margherita De Facci nonché Lisa e Maria Cristina Rigoni, eredi di
Valentino Rigoni; si costituirono Dario e Giuseppe Rigoni a contrastare l’impugnazione,
eccependo altresì la non integrità del contraddittorio.

8 — La Corte di Appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 692/2012, depositata il 26
marzo 2012, respinse il gravame: disattendendo l’eccezione di carenza di integrità del
contraddittorio; dichiarando la carenza di legittimazione passiva di Giuseppe Rigoni — per
difetto di procura- e, nel merito dell’impugnazione, osservando che: a — non vi sarebbe
stata la prova che prima della messa a disposizione delle chiavi dei cancelli, Dario Rigoni
avesse impedito il transito delle parti appellanti; b — non sarebbe stata fornita la
dimostrazione dell’esercizio del passaggio attraverso il mappale 1477 ininterrottamente
dal 1976 — allorché sicuramente esso era stato esercitato- sino al compimento del
ventennio.

9 — Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Margherita De Facci
nonché Lisa e Maria Cristina Rigoni, svolgendo tre motivi di annullamento; Dario Rigoni
ha resistito con controricorso.

RILEVA IN DIRITTO

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l’inesistenza della servitù di transito e respinse le altre domande: ritenne tale giudicante

I — Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1142
cod. civ., atteso che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto provato il possesso di esse
ricorrenti nel 1976 — in considerazione del fatto che a seguito della convenzione stipulata
in quell’anno il passaggio in contestazione sarebbe stato realizzato e le parti allora

possessoria all’inizio del procedimento interdittale promosso da controparte, ne sarebbe
derivata la presunzione di possesso intermedio portata dalla norma sopra richiamata; con
il secondo motivo viene svolta analoga censura sotto il profilo della omessa o, quanto
meno, insufficiente motivazione, assumendosi che la Corte del merito, nel respingere la
domanda di usucapione per mancata dimostrazione del protrarsi del possesso per venti
anni, non avrebbe fatto menzione alcuna della situazione possessoria al momento
dell’inizio del giudizio, sempre al fine di verificare la pur dedotta applicabilità del
principio della presunzione del possesso intermedio.
I.a — E’ convincimento del relatore che i due motivi — da esaminare congiuntamente per
la loro evidente connessione logica- siano fondati, dal momento che la Corte territoriale,
non solo non ha valutato la situazione venutasi a creare in termini di presunzione di
possesso intermedio ma ha, da un lato, negato che essa potesse esser vinta dalla
realizzazione di lavori che nel 1983 portarono la realizzazione di un parco comunale —
non avendo gli stessi determinato la necessità di transennare l’esistente passaggio,
interrompendo il cotpus possessionis- ; ed ha dall’altro sancito il principio della persistenza
del possesso intermedio quale oggetto di prova — in positivo- in capo all’usucapente, con
ciò errando nella delimitazione dei confini applicativi della norma in esame e, in
definitiva, disattendendone la intima ratio legis.
Il — Deduce parte contro ricorrente: che la convenzione del 1976 era stata dichiarata
risolta in separato giudizio; che il ventennio, a tutto voler concedere, sarebbe stato
interrotto dalla notifica , avvenuta il 18 dicembre 1995, di una citazione che avrebbe dato
origine al proc n.r.g. 3074/2005 ( rectius: 1995) , cui poi quello n.178/2008 (deve ritenersi:

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appellanti avrebbero iniziato ad esercitarlo – ed essendo stata provata analoga situazione

1998) sarebbe stato riunito; che nel tempo precedente la consegna delle chiavi dei due
cancelli, vi sarebbe stato un mero atteggiamento di tolleranza nei confronti dei ricorrenti,
giustificato da altri procedirnenti pendenti tra le parti

II.a — Non può convenirsi con tali assunti: quanto al primo, perché la convenzione era

il fondo; quanto al secondo ed al terzo perché si fa riferimento a fatti e pronunzie delle
quali non vi è traccia della gravata decisione e che sono confliggenti con la narrativa di
fatto colà riportata che espone solo l’esistenza di una citazione del gennaio 1998 ed un
acquisto dei terreni da parte dell’originario attore nel 1997.
III — Il terzo motivo, attinente alla omessa pronunzia sulla subordinata domanda — e
sull’analogo motivo di appello- relativa alla costituzione di servitù coattiva, ne risulta
assorbito.
IV — Si formula pertanto la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio con
declaratoria di manifesta fondatezza dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo”

RILEVATO
Che sono state depositate memorie sia delle parti ricorrenti, sia delle controricorrenti; le
seconde sindacano affermazioni contenute in relazione osservando: che le sentenze citate
nel controricorso — con le quali sarebbe stata resa inefficace la transazione del 1976
costituente il documentato fatto apprensivo del possesso del contestato iter — sarebbero
state ritualmente depositate in appello ( contrariamente a quanto sostenuto in relazione) e
che la controversia che ne costituiva oggetto, doveva dirsi coperta da giudicato, giusta
sentenza n. 815/2013 della Corte di Appello di Venezia, notificata alle controparti e non
impugnata in sede di legittimità.
che le osservazioni di cui sopra sono irrilevanti: perché nella relazione si affermò — e qui
si ribadisce — che nella gravata decisione non si fece menzione alcuna delle sentenze rese
all’esito dei due procedimenti e, va aggiunto, solo nella memoria si sono collegati i
procedimenti ( n.r.g. 3074/1995 cui sarebbe stata riunita la causa n.r.g. 178/2008) alle

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stata considerata solo come data di inizio di un rapporto materiale e non controverso con

sentenze rese in primo grado ( n. 297/2002 e 1785/2002 — rectius: 2007 come indicato
nella decisione del giudice dell’impugnazione) giusta quanto esplicitato a fol. 2 del citato
atti difensivo; perchè la sentenza prodotta a corredo della memoria — appunto: la n.
815/2013 — attiene alla validità, efficacia ed esecuzione della convenzione — indicata come

del cotpuspossessionis che ne sarebbe derivato, privando dunque tale pronunzia dell’idoneità
di incidere sulla materia qui controversa; perché non è contestato quanto dedotto in
relazione al punto II circa la valenza che detta convenzione-transazione del 1976 rivestiva
per la dedotta usucapione;
che non sono delibabili le argomentazioni ricavabili dalle conclusioni rassegnate nel
procedimento che diede esito della sentenza prodotta con la memoria, perché dirette a far
emergere delle circostanze di fatto — la circostanza cioè che per pervenire alla particella n.
1477 si sarebbe dovuto passare necessariamente per altro mappale e che detto mappale,
sfociante sulla pubblica via , non sarebbe stato contiguo alla proprietà delle parti
ricorrenti- non direttamente delibabili in sede di legittimità.

RITENUTO
Che per le considerazioni sopra espresse la relazione merita adesione
che pertanto vanno accolti i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo, con la
conseguente cassazione della gravata decisione in relazione ai motivi accolti e con rinvio
alla Corte di Appello di Venezia che provvederà anche alla regolazione delle spese del
giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la gravata
decisione in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa
composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

6

transazione- del 1976 quale titolo, tra l’altro, del contestato diritto di passaggio e non già

Così deciso in Roma il 17 aprile 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della

Corte di Cassazione.

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