Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13032 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13032 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 6074-2010 proposto da:
REEMSTMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatO
in ROMA VIA PO 28, presso lo studio dell’avvocato
ATTILIO PELOSI, rappresentat4 e difes dagli avvocati
ENRICO CERIANA, PAOLA LUMINI con procura speciale del
2015
1656

Dr. NICOLA ATLANTE in ROMA rep. n. 44325 del
16/04/2013;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 24/06/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 122/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 15/07/2009;

udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUMINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO
1. L’Area controllo dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 1 – effettuava una verifica presso la Soc. C&B, rappresentante fiscale in Italia di
Reemstma Cigarettenfabriken GmbH, che si concludeva con processo
verbale di constatazione del 16 marzo 2007. Indi, il 4 aprile 2007, l’Ufficio notificava alla la Soc. C&B, avviso di accertamento con il quale disconosceva il credito d’imposta (IVA) chiesto – e in parte ottenuto – a

2. Reemstma Cigarettenfabriken GmbH impugnava l’atto impositivo dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Roma che accoglieva il
ricorso rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, così come denunciato dalla società tedesca. Invece, con sentenza del 15 luglio 2009, la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate confermando l’atto impositivo e la sua tempestività.
3. Per la cassazione di tale decisione, Reemstma Cigarettenfabriken
GmbH ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e la società replica con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo mezzo – denunciante violazione di legge (L. n. 212 del
2000, art. 12, comma 7,) – è fondato e assorbe gli altri.
Il giudice d’appello e la controricorrente sostengono che il pacifico
mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello
Statuto del contribuente non comporta alcuna nullità, atteso che una
tale sanzione non è prevista dalla legge.
4.1. Invece, esigenze di coerenza sistematica comportano la
necessità di dare continuità al più recente e ampiamente condiviso approdo interpretativo delle Sezioni Unite, confermando il seguente principio di diritto:
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere
interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia
stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali
destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto im1
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rimborso per l’anno 2003.

positivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a
garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale,
il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace
esercizio della potestà impositiva.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’at-

pata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e
all’epoca di tale

emissione, deve essere provata dall’ufficio Sez. U

18184/13; conf. Sez. 5, 1264-5367-6666-8482-22945/14).
4.2. A tale principio il giudice d’appello non si è conformato. Spetta,
infatti, al Fisco allegare e dimostrare che l’inosservanza del termine
dilatorio non sia dovuta a inerzia o negligenza, ma ad altre circostanze che abbiano impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle
attività di controllo e ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero
abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del
tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine, come ad
esempio in presenza di (a) nuovi fatti emersi nel corso delle indagini
fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, (b) eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, (c) condotte dolose o pretestuose
o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica (Sez.5,
25759/14), nonché (d) nell’ipotesi di reiterate condotte penali tributarie del contribuente o di partecipazione a frodi fiscali (Sez.5, 2587/14)
oppure (e) nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di
insolvenza (Sez.5, 9424/14; conf. 22945/14).
4.3. Nulla di quanto necessario – e sopra sommariamente indicato in
via esemplificativa – è stato addotto dalla ricorrente (Sez.5,
7315/14), nonostante l’obbligo del Fisco di attivarsi tempestivamente
per consentire il dispiegarsi del doveroso contraddittorio procedimentale.
(Sez.5, 2592/14; conf. 22945/14).
4.4. Nè vale addurre genericamente pretesi “motivi di particolare urgenza costituita dalla scadenza della fideiussione a fronte del rimborso per
l’anno 2003” (v. atto impositivo trascritto a pag. 3 del controricorso).
Tale asserita scadenza è rimasta, infatti, a livello di enunciazione meramente verbalistica – e priva di qualsivoglia riscontro – ed è stata contestata in giudizio (cfr. ricorso pag. 31 e seg.; v. memoria pag. 6) dalla
2
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to dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione antici-


Reemstma Cigarettenfabriken GmbH che indica, invece, la data di scadenza del 20 dicembre 2008, ben lontana rispetto all’atto impositivo notificato il 4 aprile 2007 e rimasta senza replica da parte della difese erariale.
4.5. Comunque, il rilievo del Fisco è di per sé stesso irrilevante atteso
che l’Agenzia non ha chiarito in controricorso le ragioni per la quali non
si sia tempestivamente attivata onde poter osservare il termine dilatorio

mostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare,
che l’inosservanza non sia dipesa dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da ragioni specifiche o da obiettivi ragioni di allarme circa la
situazione soggettiva del privato.
5. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri mezzi, la sentenza di appello va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la domanda introduttiva deve essere accolta con annullamento dell’avviso d’accertamento per l’anno d’imposta 2003.
Nell’evolversi recente della giurisprudenza di legittimità in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa per intero le spese di tutti i
gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

di legge. Resta fermo, infatti, che l’Ufficio ha l’onere di specificare e di-

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