Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13032 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.24/05/2017),  n. 13032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13008-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PIMA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D’ORO 300, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO BAFILE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM. TRIB. REG. dell’ABRUZZO

depositata il 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIOVANNI BAFILE per delega

orale dell’Avvocato FRANCESCO BAFILE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila che aveva accolto le censure proposte dalla società S.R.L. Pima la quale, previa infruttuosa procedura di adesione, aveva proposto impugnazione avverso l’avviso di accertamento di valore, con cui, in relazione all’acquisto di terreni edificabili per un valore dichiarato di Euro 213.000,00, si rettificava tale valore in Euro 370.000,00, disattendendo l’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’Ufficio, in accoglimento della tesi della società che si dichiarava indotta in errore scusabile dalla erronea indicazione della data di presentazione dell’istanza di adesione nell’invito a comparire. Secondo il giudice di appello, il ricorso presentato in data 14.11.2007 doveva ritenersi tempestivo, in quanto l’avviso di accertamento per adesione era stato notificato in data 9.7.2007, sicchè il termine utile per la presentazione del ricorso era il 21.11.07. Rilevava, altresì, il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione emesso ai sensi della L. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, senza l’allegazione degli atti di riferimento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La società Pima S.r.l. ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la sentenza impugnata recando in rubrica: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, e del D.Lgs. n. 218 del 1997, ‘art. 6, comma 3, e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. – Omessa motivazione (relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”. L’Ufficio deduce che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha fatto decorrere la sospensione dei termini del ricorso, di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, dalla notifica dell’avviso di accertamento con adesione (9.7.2007) anzichè dalla presentazione dell’istanza (26.6.2007), così prolungando la sospensione stessa e riuscendo a protrarre il termine di notifica del ricorso addirittura fino al 21.11.2007. Rileva, altresì, l’inammissibilità della rimessione in termini, ex art. 184 bis c.p.c., trattandosi di un istituto applicabile solo in relazione alla violazione dei termini istruttori.

2.1. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate sotto i numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, mostra di non tenere conto dell’impossibilità della individuazione della medesima questione sotto profili incompatibili. In tal modo, si rimette alla Corte il compito di isolare le singolecensure, teoricamente suscettibili di valutazione, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi di impugnazione enunciati in rubrica, assegnando al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, sovvertendo i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rendendo il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di immaginare le ragioni che il giudice pone a sostegno della decisione, enucleandole dalla generica esposizione del ricorrente (Cass. sez. 1, n. 19443 del 23.8.2011; Cass., Sez. 3, n. 12248 del 20.5.2013; Cass., Sez. 2^, n. 9723 del 23.4.2013). Nella specie, infatti, la medesima questione è stata illustrata in termini di violazione di norme di diritto e contestualmente del vizio di motivazione. Il vizio di omessa motivazione che è indicato in rubrica è, inoltre, viziato da genericità atteso che la critica è stata svolta senza evocare in modo specifico la sentenza di appello (ex multis Cass. n. 359 del 2005).

3. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la sentenza impugnata, recando in rubrica: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia ed ultrapetizione; violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, (in relazione all’art. 112 c.p.c.)”, in quanto il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di ultrapetizione sollevata dall’Ufficio appellante in relazione alla pronuncia di primo grado, non avendo il ricorrente nel primo grado di giudizio mai eccepito la mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso di rettifica, avendo invece dedotto in ricorso che l’Amministrazione aveva omesso di indicare le caratteristiche peculiari dei terreni presi in considerazione e, quindi, di dimostrare che gli stessi erano identici ai terreni oggetto della compravendita.

3.2. Il motivo è per un verso inammissibile e, per altro, manifestamente infondato. Secondo l’orientamento costante espresso da questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si è denunciato puramente e semplicemente la violazione di norme di diritto (nella specie la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42), in relazione all’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta (Cass. Sez., 6-3, ord. n. 19134 del 28.9.2015).

Il motivo è, altresì, infondato, atteso che il vizio di motivazione dell’atto impugnato era stato certamente prospettato nel ricorso in primo grado, nonchè dedotto in appello dall’Ufficio con riferimento al fatto che il ricorso di primo grado non aveva illustrato il difetto di motivazione sotto tale profilo. Di tali allegazioni, la CTR ha tenuto conto, tanto da precisare in sentenza che il contribuente, nel ricorso introduttivo, aveva premesso che l’Amministrazione aveva omesso di indicare le caratteristiche peculiari dei terreni presi in considerazione e, quindi, di dimostrare che gli stessi fossero “identici” ai terreni oggetto della compravendita, con la conseguenza che il giudice del merito ha preso in esame la questione oggetto di doglianza (quindi pronunciando) non incorrendo nè nella denunciata omessa pronuncia, nè in ultrapetizione.

4. Per i rilievi espressi, vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rimborsare alla controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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