Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13032 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale:

Z.M., in qualità di erede del sig. ZU.Gi.

M.;

– ricorrente –

contro

ZU.FE.CL., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso e

dall’avv. MICHELE MAUCERI;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del dott. CARDINO

Alberto che chiede che codesta suprema corte voglia dichiarare la

competenza del Tribunale di Bologna, assumenDo i provvedimenti di cui

all’art. 49 c.p.c., comma 2;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2016 dal consigliere relatore dott. LOMBARDO Luigi Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ritenuto che:

– il Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 30.10.2004, ha richiesto il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 38 e 45 c.p.c., declinando la competenza per territorio ad esso attribuita dalla Corte di Appello di Catania con ordinanza del 4.12.2008 in ordine al giudizio relativo alla querela di falso proposta da Zu.Fe.Cl., ritenendo – in senso contrario – la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, quale foro generale delle persone fisiche, essendo residente in (OMISSIS) (comune del circondario del Tribunale di Bologna) l’autore del preteso documento apocrifo ( Zu.Gi.Ma.);

– Zu.Fe.Cl., depositando memoria ex art. 47 c.p.c., ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del regolamento di competenza, assumendo che esso sarebbe stato proposto tardivamente, oltre il termine stabilito dall’art. 38 c.p.c. nuovo testo;

– il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Bologna;

– il difensore di Zu.Fe.Cl. ha depositato ulteriore memoria ex art. 380-ter c.p.c., con la quale insiste per la declaratoria della inammissibilità della richiesta dì regolamento di competenza;

Atteso che:

– l’eccezione di inammissibilità della richiesta di regolamento di competenza è infondata, in quanto il nuovo testo dell’art. 38 c.p.c. – a tenore del quale “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sano rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183” – è applicabile solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 (data dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che lo ha introdotto) e – nella specie – risulta che il giudizio relativo alla querela di falso è stato instaurato prima di tale data, con la notifica dell’atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Siracusa notificata il 19.2.2009 (mentre dalla stessa memoria ex art. 380-ter c.p.c. risulta che la prima udienza dinanzi al Tribunale siracusano sì è tenuta il 29.6.2009), cosicchè deve escludersi l’applicazione del vigente testo dell’art. 38 c.p.c.;

– in tema di querela di falso proposta avanti alla Corte di Appello, l’ordinanza con cui, ai sensi dell’ad. 355 c.p.c., il giudice di appello rimette le parti avanti al Tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario dì competenza (Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006, Rv. 593241);

– la competenza per territorio relativamente alle cause aventi ad oggetto la querela di falso è inderogabile ai sensi dagli artt. 28 e 70 c.p.c., trattandosi dì cause nelle quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (art. 221 c.p.c., u.c.);

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al Tribunale e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev’essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l’istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui una Corte di Appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al Tribunale del luogo sede della Corte di Appello, anzichè avanti al Tribunale territorialmente competente secondo quei criteri) (Sez. 3, Ordinanza n. 6465 del 23/03/2006, Rv. 593242), considerato che la competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene – inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all’art. 18 c.p.c., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta (Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005, Rv. 583935) e dovendosi escludere – in mancanza di specifica disposizione normativa – che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (Sez. 3, Sentenza n. 9713 del 21/05/2004, Rv. 573015);

– va, pertanto, accolta la richiesta dì regolamento e cassata l’impugnata ordinanza della Corte di Appello di Catania, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna, dinanzi ai quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo;

– il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie la richiesta di regolamento, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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