Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13032 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13032 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 13478-2013 proposto da:
HERAS EDITIONS SRL IN LIQUIDAZIONE 02237510413 in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via FLAMINIA 135, presso lo
studio dell’avvocato MARCO MORETTI (presso Legalitas Studio Lega e Tributario), rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCO CASSIANI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ALLIANZ SPA;
– intimata avverso il provvedimento R.G. 1966/2010 del TRIBUNALE di PESARO del 23.4.2013, depositato il
24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

Data pubblicazione: 10/06/2014

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. n.
6538/2010) il nostro ordinamento non è più ispirato ai principi dell’unità della
giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, ma a quelli
dell’autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ciascun
giudice civile o penale, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti
ai fini della propria decisione.
Il rapporto fra azione civile ed azione penale è regolato infatti dall’art. 75 c.p.p., il
quale, al suo terzo comma, prevede, quali uniche ipotesi di sospensione necessaria
del processo civile in pendenza di quello penale, che il danneggiato proponga
l’azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell’imputato dopo essersi costituito
parte civile nel processo penale o dopo che sia stata già emessa sentenza penale di
primo grado (fra molte, Cass. nn. 22463/013, 3820/012).
E’ peraltro evidente che, affinché il rapporto di pregiudizialità possa ritenersi
sussistente ai sensi della norma predetta, è pur sempre necessario che i due
processi abbiano identità di parti e di oggetto, ovvero: che l’azione civile sia stata
promossa per ottenere il risarcimento del danno derivato dal reato per il quale si
procede in sede penale, che l’attore nel giudizio civile sia la vittima di quel reato e
che il convenuto sia il soggetto imputato della sua commissione.
L’ordinanza impugnata, resa in un procedimento nel quale si controverte di
obbligazioni nascenti da un contratto (e non già da un illecito) fra parti estranee al
giudizio penale assunto come pregiudicante, risulta dunque emessa non solo in
violazione dell’art. 75 c.p.p. cit., ma in difetto assoluto di qualsivoglia presupposto di
fatto e di diritto astrattamente riconducibile al disposto dell’art. 295 c.p.c.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la prosecuzione della causa
dinanzi al Tribunale di Pesaro (Cass. n. 14804/04), che liquiderà anche le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rimette le parti al Tribunale d ,Pesaro, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Roma, 19.3.2014.
Presi

Heras Editions s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio dinanzi al il Tribunale di
Pesaro Allianz s.p.a. , con la quale aveva sottoscritto una polizza incendio rischi
industriali a copertura dei sinistri occorsi ai macchinari ed alle attrezzature aziendali
di sua proprietà, per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo dovutole per
la distruzione dei beni, conseguente all’incendio sviluppatosi nel capannone nel
quale svolgeva la propria attività, oltre che al risarcimento dei danni subiti per il
ritardo nell’adempimento.
Con ordinanza del 24.4.2013 il giudice adito ha sospeso la causa, ai sensi dell’art.
295 c.p.c., ritenendo ad essa pregiudiziale un processo penale pendente a carico del
legale rappresentante dell’attrice, per il reato di falsa fatturazione, senza
minimamente accennare alle ragioni del proprio convincimento.
Il provvedimento é stato impugnato da Heras Editions s.r.l. in liquidazione con
ricorso ex art. 42 c.p.c., con il quale si contesta che fra i due giudizi vi sia rapporto di
pregiudizialità.
Allianz s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
*****

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