Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13031 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 4643-2015 proposto da:
S.P.P., S.P.A.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTO MENNITI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del PG in persona del DOTT. ALBERTO
CARDINO, che chiede che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la
competenza del Tribunale ordinario di Ravenna, assumendo i
provvedimento di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;
avverso l’ordinanza n. R.G. 291/2013 del TRIBUNALE di RAVENNA del
15/01/2015, depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ritenuto che:
– S.P.A. e S.P.P. convennero in giudizio l’Agenzia del Demanio, chiedendo la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale di un tratto di terreno costituente l’alveo abbandonato del fiume (OMISSIS), fiume deviato oltre cento anni prima;
– l’Agenzia convenuta resistette in giudizio, eccependo l’incompetenza del Tribunale ordinario per essere competente il Tribunale delle acque pubbliche;
– il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 15.1.2015, dichiarò l’incompetenza del Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale delle acque pubbliche in ordine alla questione pregiudiziale dell’accertamento dell’appartenenza o meno al demanio del tratto di terreno oggetto del contendere e, per l’effetto, dispose la sospensione del giudizio – ai sensi dell’art. 295 c.p.c. –
sino alla decisione del detto Tribunale;
– avverso tale ordinanza propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. le attrici, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Ravenna e disporsi la prosecuzione del giudizio dinanzi ad esso;
– l’Agenzia del Demanio resiste a mezzo di apposita memoria, chiedendo la conferma dell’ordinanza impugnata;
– il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Ravenna;
Atteso che:
– l’istanza (con la quale si deduce la violazione delle norme sulla competenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 e R.D. n. 775 del 1933, art. 140) risulta fondata, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità – la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell’alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16807 del 24/07/2014. Rv. 632573; Sez. 2, Ordinanza n. 18333 del 23/08/2006, Rv. 592052; Sez. 2, Ordinanza n. 17438 del 06/12/2002, Rv. 559061);
– va pertanto cassata l’ordinanza impugnata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo;
– il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
accoglie l’istanza, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016