Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13031 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2806/2010 proposto da:
LA LORENZO SAS DI TOSETTO ANNAMARIA E C. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAZZAROLLI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (OMISSIS), in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEGANTINI FRANCESCO,
giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1683/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA
6/10/08, depositata il 23/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato Manzi Federica, (delega avvocato Manzi Andrea),
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede la
P.U.;
udito l’Avvocato Costa Michele, difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che
aderisce alla relazione e manifesta infondatezza dell’eccezione degli
artt. 3 e 24 Cost..
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 23/12/2008 la Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame interposto dalla società La Lorenzo di Tosetto Annamaria & C. s.a.s. nei confronti della pronunzia Trib. Padova n. 490 del 2003 di parziale accoglimento della domanda proposta contro il Comune di Piazzolla sul Brenta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata realizzazione da parte del medesimo del collegamento viario tra un nuovo insediamento e la rete stradale già esistente, in esecuzione di Convenzione tra di essi stipulata.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società La Lorenzo di Tosetto Annamaria & C. s.a.s. propone u ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo con il quale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Resiste con controricorso il il Comune di Piazzolla sul Brenta.
Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che allorquando viene denunsiato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere lai sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso, il motivo non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore della ricorrente nella memoria, dovendo al riguardo in particolare sottolinearsi che l’applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009 alle sole controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore dalla detta legge, e non anche pertanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato o depositato anteriormente, che rimangono conseguentemente assoggettate alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ovvero a quella ancora anteriormente vigente;
considerato che in tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendo ritenersi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per Cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (v. Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 16/12/2009, n. 26364);
considerato che del pari manifestamente infondata è la proposta questione di legittimità dell’art. 366 bis c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., sotto il profilo della ingiustificata compressione del diritto costituzionale al ricorso per cassazione, atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’art. 375 c.p.c., n. 5 – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., si sottrae, in parte qua, a censure di incostituzionalità in riferimento non solo all’art. 111 Cost. ma anche agli artt. 76, 77, 24 Cost., e all’art. 117 Cost., comma 1 (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU), giacchè: 1) quanto alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di Cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., e l’art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto – forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (v.
Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 4/2/2008, n. 2652);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011