Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13030 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4263-2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

POLLAIOLO 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA RANALLI

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SARTORI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., R.A., elettivamente domiciliaci in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SAVINI ZANGRANDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTA MANCINI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1784/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

3/06/2014, depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– R.A. e B.L. convennero in giudizio R. G., chiedendo la divisione dell’area esterna all’edificio in comproprietà tra le parti;

– il convenuto resistette parzialmente alla domanda, eccependo che solo una parte dell’area comune era divisibile;

– il Tribunale di Verona dispose lo scioglimento della comunione sull’area comune in conformità a quanto previsto nel secondo progetto predisposto dal C.T.U., con assegnazione alle parti dei rispettivi lotti così come ivi indicati;

– sul gravame proposto in via principale da R.G. e in via incidentale da R.A. e B.L., la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dispose la costituzione di una servitù di passo carraio in favore della porzione di immobile assegnata a R.G. e a carico della porzione assegnata agli appellati, confermando nel resto l’impugnata sentenza;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre R. G. sulla base di un unico motivo;

– resistono con controricorso R.A. e B.L.;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, relativamente al fatto che i giudici di merito hanno disposto la divisione sulla base delle previsioni del secondo progetto redatto dal C.T.U., e non sulla base delle previsioni del primo) appare inammissibile, in quanto:

1) deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata di cui al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più previsto dalla legge per essere stato riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

2) la censura è “aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni poste a base della decisione impugnata e diversi elementi da essa valutati non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito;

3) sottopone alla Corte profili relativi ad apprezzamenti di fatto, che sono insindacabili in sede di legittimità;

4) i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (sottolineando, tra l’altro, che il secondo progetto consente di evitare l’uso promiscuo dell’area posta davanti alle autorimesse e consente ad entrambe le parti, a differenza del primo progetto, di poter avere la proprietà esclusiva di due distinte aree), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv.

in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. 2, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore;

– contrariamente a quanto si sostiene nella memoria, ai fini dell’applicazione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è irrilevante che la causa sia iniziata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, in quanto il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica – secondo quanto previsto dell’art. 54 comma 3 medesimo decreto – a tutte le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore (12.8.2012) della legge di conversione (L. n. 134 del 2012) del predetto decreto (nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3172014);

– il Collegio condivide, pertanto, la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile rullane temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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