Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13030 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. III, 14/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 14/06/2011), n.13030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2591/2010 proposto da:

T.F.B. (OMISSIS), in proprio ed n.q. di

genitore e rappresentante dei figli minori F.F.A.

A. e F.W.A.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI

Nicola, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI

76, presso lo Studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI Giordano, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2/01/09, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Nanni Nicola, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 28/1/2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dei gravami interposti dalla società HDI ASSICURAZIONI s.p.a. e dalla sig.ra T.F.B., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori F.A.A. e F.W.A.L., e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma 10/10/2005, rideterminava l’ammontare dei danni a questi ultimi spettanti a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del sig. F.C. all’esito di sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) per colpa del sig. S.A..

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la T. F., in proprio e nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo con il quale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso la società HDI ASSICURAZIONI s.p.a..

L’intimato S. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che allorquando viene denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, il motivo non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dalla ricorrente nella memoria, ove si sostiene l’idoneità del formulato motivo;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società HDI ASSICURAZIONI s.p.a., seguono la soccombenza, laddove non è viceversa a farsi luogo a pronunzia sulle spese in favore dell’intimato S., non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente società HDI ASSICURAZIONI s.p.a., che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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