Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13030 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13030 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 13734-2013 proposto da:
FASHION IT SRL 00893690297 – già IMMOBILADRIA SRL in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, al viale GIULIO CESARE 14, presso lo
studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLA ZAMBON, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI in persona del Ministro p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, alla via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente avverso la sentenza n. 1004/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 5.2.2013, depositata il
29/04/2013;

Data pubblicazione: 10/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2014 dal Consigliere Relatore

O

La Corte, rilevato:
– che con provvedimento del 30.10.2000 il Ministero dei Beni Culturali dispose
l’occupazione per un anno, a fini di ricerca archeologica, di un terreno edificabile sito
in Adria, di proprietà della (allora) lmmobiladria s.r.I., oggi denominata Fashion IT
s.r.I.,
– che con citazione notificata nel dicembre del 2005 Immobiladria convenne in
giudizio il Ministero dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia per sentir quantificare la
giusta indennità dovutale ai sensi dell’art. 85 del d. Igs. n. 490/99;
– che il convenuto, costituitosi tardivamente, si limitò a concludere per il rigetto
dell’avversa pretesa;
– che la corte d’appello adita, dopo aver istruito la causa mediante espletamento di
una ctu, con sentenza del 29.4.013 ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per
materia a decidere, in quanto la causa spetterebbe in primo grado alla cognizione
del tribunale territorialmente competente;
– che la sentenza è stata impugnata da Fashion IT s.r.l. con ricorso per regolamento
di competenza, cui il Ministero dei Beni e delle attività Culturali ha resistito con
controricorso;
– che il ricorso deve essere accolto, anche se per una ragione di diritto non
prospettata dalla ricorrente, atteso che, ai sensi del I comma dell’art. 38 c.p.c. (nel
testo, non ancora modificato dall’art. 45, 2 ° comma, della I. n. 69/09, applicabile
rettone temporis al caso di specie), l’incompetenza per materia, per valore e quella
per territorio inderogabile possono essere rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima
udienza di trattazione;
– che pertanto la corte del merito, che non ha mai prospettato alle parti la questione
di competenza, ha violato la citata disposizione, che le precludeva di rilevare la
propria incompetenza per la prima volta in sentenza (oltretutto emessa a distanza di
oltre sette anni dall’instaurazione del giudizio) e le imponeva, per contro, di ritenersi
definitivamente investita della cognizione della causa;
– che non rileva, in contrario, che per effetto del mancato, tempestivo rilievo
dell’incompetenza, la controversia finisca con lo svolgersi in un unico grado di
merito, considerato, per un verso, che le parti hanno implicitamente accettato tale
conseguenza con il loro comportamento processuale e, per l’altro, che il principio
del doppio grado di giudizio (a differenza di quello concernente la sua ragionevole
durata) non gode di garanzia costituzionale.
Va, in definitiva, affermata la competenza a decidere della Corte d’appello di
Venezia, dinanzi alla quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.
La corte del merito prowederà anche sulle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Venezia, dinanzi alla quale
rimette le parti per la prosecuzione del giudizio e per le ‘spese del presente
regolamento.
Roma, 19 marzo 2014.
Il Preside

Dott. MAGDA CRISTIANO; per la ricorrente é presente l’avv. Zambon che deposita n. 1 racc. A/R.

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