Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1303 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21565-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MULA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 906/2014 della COMM. TRIB. PROV. di NAPOLI,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per la cessata materia del

contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCARIELLO per delega

dell’Avvocato MULA che ha chiesto la cessata materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 906/44/14, depositata il 3 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania respinse l’appello proposto dal sig. C.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con il quale era stato rettificato in Euro 58.329,00 ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2006 il reddito dal contribuente dichiarato per detta annualità in Euro 14.819,00; ciò sulla base di accertamenti bancari che avevano evidenziato versamenti in contanti per complessivi Euro 35.000,00 in favore della società 2C S.r.l., della quale il C. era socio, detenendo la quota del 25% del capitale sociale, versamenti in relazione ai quali la CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova che i medesimi non fossero riferibili ad operazioni imponibili.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con memoria depositata il 31 ottobre 2019 il ricorrente ha formulato istanza di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va dato atto che, in allegato alla succitata istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, il ricorrente, nel ribadire la rinuncia al ricorso di cui all’impegno assunto contestualmente alla proposizione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, ha depositato la relativa documentazione comprovante l’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti, secondo il piano di rateizzazione approvato. Può, pertanto, così come richiesto, dichiararsi l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata della lite ai sensi della succitata disposizione di legge.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo la disciplina delle spese insita nella definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. Non sussistono, in relazione all’intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo pari al contributo unificato versato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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