Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1303 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1303 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11312-2012 proposto da:
SACCOMANNO STEFANO SCCSFN69M18G273U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GALLIA N. 2, presso lo studio
dell’avvocato BERTI CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CIPOLLA FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BILARDELLD MARIA ANTONIETTA, GALLUZZO CESARE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CASELLA 16, presso lo
studio dell’avvocato ANNA RITA PALETTI, rappresentati e difesi
dall’avvocato COSTA SALVATORE giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 22/01/2014

AURORA ASSICURAZIONI SPA, RUSSO SERGIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2023/2011 del TRIBUNALE di PALERMO del
27/04/2011, depositata il 29/04/2011;

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 11312 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

39) R.G. 11312/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1.

La sentenza impugnata (Tribunale di Palermo 29/04/2011, non

notificata), riformava la sentenza del giudice di primo grado in accoglimento
dell’appello degli allora ricorrenti Cesare Galluzzo e Maria Antonietta
giudice a quo, censurando il ragionamento del Giudice di pace, concludeva
per l’affermazione della responsabilità esclusiva del proprietario (odierno
ricorrente) e del conducente del veicolo Peugeot 306,e di conseguenza li
condannava a rifondere i danni, scaturenti da scontro tra veicoli, a favore
degli allora appellanti (odierni intimati).
1. — Ricorre per Cassazione Stefano Saccomanno con quattro motivi di
ricorso; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
2. — Col I primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza per
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2054 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo il giudice di appello dichiarato la mancata
contumacia e mancata costituzione di esso ed ha erroneamente accolto le
domande dei sig.ri Galluzzo e Bilardelli, rimaste prive di qualsivoglia
supporto probatorio; – Col II e III motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.. Il
giudice a quo non s sarebbe pronunciato sulla domanda spiegata
dall’odierno ricorrente nei confronti dei terzi chiamati in manleva
rispettivamente Aurora Ass.ni s.p.a. e Sergio Russo (conducente di veicolo
di proprietà del Saccomanno al momento dello scontro); il giudice poi
avrebbe condannato il Saccomanno a risarcire il danno “da fermo tecnico”
agli allora appellanti, in assenza di domanda da parte di questi; – Col IV
motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza per contraddittoria
motivazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.. La sentenza impugnata
sarebbe contraddittoria in ordine alla condanna dell’odierno ricorrente alle
spese del secondo grado di giudizio, statuendo da una parte per la condanna
e dall’altra per la compensazione.
3. .1 — Palesemente inammissibile si prospetta il primo motivo di ricorso. Il
3

Bilardelli. Da una rivalutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, il

ricorrente, pur sviluppando la censura sotto il profilo della violazione di
legge, tende a riproporre una inammissibile “diversa lettura” delle risultanze
di causa, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C.
secondo cui il vizio di violazione di legge deve consistere nella deduzione di
un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e, quindi, pone necessariamente un problema interpretativo della
stessa; mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
tema di presunzioni, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di
farvi ricorso, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo
logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di
fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità
(Cass. n. 17546/07).
3.2. — Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in
quanto entrambi finalizzati a censurare la sentenza per violazione del
principio del tantum devolutum quantum appellatum. I due motivi sono
entrambi inammissibili, dovendosi ribadire che, per costante giurisprudenza
di questa S. C., le violazioni del principio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, integrando una violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., devono
essere fatte valere esclusivamente a norma dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ.,
e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la
relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di
diritto, ovvero come vizio della motivazione (Cass. n. 25825/09; 12952/07;
6361/07; 1196/07; 1701/06; 14003/04) . Infatti, il dedotto vizio ex art. 360
n. 3 c.p.c. non può riguardare la lamentata omessa pronuncia del giudice di
secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell’atto di appello, né
tantomeno il vizio di ultra petita, i quali invece postulano la denuncia di un
“error in procedendo”, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in
riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del
giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso
processuale (Cass. n. 24856/06).
3.3 — Il quarto motivo di ricorso si appalesa fondato nei termini qui precisati.
La lettura della motivazione della sentenza impugnata, induce a ritenere
conforme alla specifica motivazione espressa sul punto la soluzione che
trova riscontro al punto 2) del dispositivo, essendo l’allora appellante,
4

risultanze di causa riguarda la tipica valutazione del giudice del merito e, in

all’esito del giudizio, totalmente vittoriosa. La successiva statuizione di cui
al punto 4) del dispositivo, con la quale il giudice a quo dichiara compensate
le spese di lite, è frutto di una mera svista materiale e pertanto va eliminata.
4. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto dei primi tre
motivi e l’accoglimento del quarto motivo con l’eliminazione del punto 4)
del dispositivo”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che i primi tre motivi del ricorso devono perciò essere rigettati, essendo
manifestamente infondato; mentre va accolto il quarto, in relazione al quale
va annullata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ne va eliminato
il punto “4” del dispositivo, non essendo giustificata, in considerazione della
motivazione, la statuizione di compensazione delle spese di secondo grado
di cui al punto indicato;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
che, tenuto conto delle ragioni della decisione e della limitata incidenza di
quanto disposto in questa sede rispetto al globale esito della lite, vanno
compensate le spese del presente giudizio;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P .Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, elimina
il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, la quale conferma nel
resto. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

difensori delle parti costituite.

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