Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1303 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.R., R.M., P.R., C.

C., G.L., A.C.E., B.

G., P.C., D.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. GALATI 100-C, presso lo studio

dell’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato

IMBIMBO SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto nei procedimenti iscritti ai nn. 51506, 51507,

51508, 51509, 51510, 51511, 51512, 51513, 51514, 51515 dell’anno 2007

R.A.F. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 30/06/08, depositato il

29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da I.R., R.M., P.R., C.C., G.L., A. C.E., B.G., Ca.Ca., P. C. e D.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla durata irragionevole di un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio con ricorso del 31.7.1997, definito in data 13.11.2006, condannando l’Amministrazione convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale e delle spese processuali.

Contro il decreto della Corte di appello gli attori hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 Contestuale violazione ed errata applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU – Ingiustificato ed illegittimo scostamento dai parametri di liquidazione della Corte Europea.

Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata, la quale eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso.

2. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., mancando del tutto la formulazione dei quesiti di diritto in relazione alle violazioni di legge denunciate.

Secondo la giurisprudenza della S. Corte, infatti, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal .quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). Nella concreta fattispecie i quesiti sono del tutto omessi. Il ricorso, dunque, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria nella quale fanno presente di avere formulato i quesiti nel corpo dei motivi.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in complessivi Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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