Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1303 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10792-2010 proposto da:

C.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CRUDETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA CARACCIOLO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MURATTE 82, presso lo studio dell’avvocato PIERGIUSEPPE SURIANELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SACCO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PATRIZIA CRUDETTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.S. propose ricorso, affidandosi a tre motivi e con atto notificato il 13.4.10, per la cassazione della sentenza n. 14 del 7.1.10 con cui la corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del suo appello avverso la sentenza del tribunale di quel capoluogo, rideterminò in Euro 14.870,93 il residuo credito di P.A. a titolo di onorario di architetto per prestazioni da questi espletate in favore del primo in forza di incarico poi revocato nel maggio 1993 – oltre ad Euro 380,40 per diritti di tassazione notula e interessi legali dal maggio 1993 al soddisfo – e lo condannò alle spese del grado ed a quelle di c.t.u.

2.- Avverso la medesima sentenza il C. aveva peraltro proposto, con atto notificato in data 11.2.10, revocazione dinanzi alla stessa corte territoriale, la quale aveva sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione con ordinanza 12.4.10; ed il ricorso per cassazione, avendovi resistito l’intimato con controricorso, fu avviato per la definizione in sesta sezione con relazione di inammissibilità per tardività, ma poi, all’esito dell’adunanza del 19.5.11, rimesso alla pubblica udienza della sezione ordinaria ed infine, in attesa della definizione del giudizio di revocazione (ord. interi. 26 maggio 2014, n. 11636), rimesso sul ruolo, finchè, avuta contezza della pronunzia da parte della corte territoriale sulla relativa domanda, è stato chiamato per la pubblica udienza del 6.12.16: in vista della quale, dopo che per le precedenti le parti già avevano depositato più volte memorie, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Va preliminarmente dato atto della cessazione dell’efficacia del provvedimento di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, pronunciato dal giudice investito della domanda di revocazione e reso ai sensi del secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 398 cod. proc. civ., essendo stata comunicata il 5.7.16 la sentenza della corte di appello di Firenze 15.6.16 (n. 1118/16, in causa n. 323/10 r.g.) che ha deciso sulla revocazione; tanto comporta che il termine per proporre il ricorso per cassazione, che era stato sospeso con quel provvedimento lo stesso ultimo giorno utile, cioè il sessantesimo dal dì 11.2.10 e quindi il 12.4.10, dovendo reputarsi avere efficacia alle ore zero di quel giorno (Cass., ord. 19 novembre 2014, n. 24637), è ripreso a decorrere il 5.7.16, sia pure per questo solo ultimo giorno. E tuttavia, nel frattempo e cioè in costanza di sospensione, il ricorso era stato comunque notificato, in data 13.4.10, sicchè il giudizio di legittimità cui con questa notifica si è dato impulso, pur non potendo proseguire in virtù della disposta sospensione ex art. 398 cod. proc. civ. (Cass. 4 giugno 1998, n. 5480), è stato correttamente instaurato in un momento in cui il ricorrente ancora ne aveva facoltà (inibendo appunto quella sospensione la prosecuzione del procedimento, ma non le facoltà processuali di impulso delle parti) e non si è verificata la violazione del termine di cui al capoverso dell’art. 325 cod. proc. civ., invocata dal controricorrente.

4.- Ciò posto, occorre valutare gli effetti della pronuncia della sentenza sulla revocazione, che è stata di accoglimento, tanto da revocare la qui gravata sentenza n. 14 della corte di appello di Firenze e, tra l’altro, da rideterminare in Euro 7.614,71 in linea capitale il debito residuo di C.S. verso P.A., oltre IVA e CNAPAIALP, Euro 380,00 per diritti di tassazione notula ed interessi legali dal maggio 1993, pure rimodulando la condanna del C. alle spese di lite; al riguardo, però, non si ha alcuna formale notizia del passaggio in giudicato di tale sentenza: sola circostanza che travolgerebbe in radice l’oggetto stesso del presente giudizio di legittimità.

5.- Peraltro, neppure l’opposta circostanza che la sentenza che ha accolto la revocazione avverso la sentenza oggetto di ricorso per cassazione non sia passata in giudicato rileva ai fini della decisione su quest’ultimo, per la possibilità di definirlo immediatamente in rito.

6.- Infatti, i primi due motivi di ricorso per cassazione (il primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione e falsa applicazione della L. n. 340 del 1976, art. 1 e della L. n. 404 del 1977, art. 6 e art. 1418 c.c.; il secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione e falsa applicazione della L. n. 340 del 1976, art. 1 e della L. n. 404 del 1977, art. 6 e art. 1418 cod. civ. in riferimento agli artt. 13, 4, 6 e 17 e succ. modif.) sono inammissibili, per totale carenza in ricorso della trascrizione degli elementi di fatto indispensabili per la decisione, quali la lettera di incarico o gli altri passaggi della consulenza tecnica espressamente criticati, come pure dei passaggi degli atti dei gradi di merito in cui le relative questioni sono state sottoposte ai giudici di quelli, al fine di dimostrare la non novità di queste nella presente sede.

7.- Infatti:

– quanto al primo profilo, va ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass. Sez. Un., 4 luglio 2016, n. 13574; Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072);

– quanto al secondo profilo, qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (in termini, tra le più recenti: Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9138; in precedenza, tra molte altre: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435).

8.- Il terzo motivo (“art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il pagamento di un acconto da parte del C.”) è anch’esso inammissibile, perchè integra la denuncia di un errore revocatorio: il quale, peraltro, è stato reso separatamente oggetto del corretto mezzo di impugnazione, oltretutto – almeno finora, stando alle informazioni somministrate a questa Corte – vittoriosamente esperito.

9.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e il soccombente ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; ma, per l’epoca di proposizione del ricorso, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna C.S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di P.A., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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