Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13029 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9569-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A.M., F.G., F.M., STUDIO
LEGALE ASSOCIATO F.B. C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2727/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 19 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria di Cosenza che aveva accolto i ricorsi proposti dallo studio legale associato F.B. C. contro l’avviso di accertamento IRAP ed IVA e dagli associati C.A.M., F.M. e F.G. contro gli avvisi di accertamento IRPEF, relativi all’anno d’imposta 2008. Riteneva la CTR che la delega di firma non poteva essere conferita con atto del direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate privo della indicazione nominativa del funzionario delegato.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 18 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
I contribuenti non hanno svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la CTR ritenuto nulle le deleghe di firma perchè non erano indicate le generalità del funzionario delegato.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e s.s., per avere la CTR ritenuta invalide le deleghe di firma prodotte dall’Ufficio perchè non normative.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. n. 8814 del 2019, confermato da Cass. n. 11013 del 2019) che, superando il pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.
La sentenza impugnata, che ha negato la validità della delega poichè l’ordine di servizio non conteneva l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, non risulta conforme al principio di diritto sopra richiamato e va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020