Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13029 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6056-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 188/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/08/2010 R.G.N. 31/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 24 agosto 2010, la Corte d’appello di Venezia dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa al ripristino del rapporto e condannava Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno, in favore di V.C., delle mancate retribuzioni dalla data di costituzione in mora del 10 dicembre 2005: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità del termine apposto al (secondo) contratto di lavoro tra le parti dal 18 agosto al 30 settembre 1997, la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18 agosto 1997 e condannato la società datrice (oltre che al risarcimento del danno) al ripristino del rapporto di lavoro;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con quattro motivi, mentre la lavoratrice intimata non ha svolto difese;

che l’udienza originariamente fissata per il 17 marzo 2016 (in vista della quale la ricorrente aveva depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite di questa Corte sulle ordinanze di rimessione nn. 14340/15 e 15705/15.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, per la sufficienza dell’inerzia della lavoratrice, di durata congrua e del suo reperimento di una nuova occupazione, ad integrare acquiescenza alla cessazione del rapporto lavoratore (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per pronuncia su una questione (mancata sottoscrizione del contratto) non eccepita dalla lavoratrice (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per indispensabilità del documento (contratto ritenuto nullo per difetto di forma) ai fini della decisione, comportante la non tardività della produzione (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2094,2099 e 2697 c.c., per maturazione del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni solo dal momento di effettiva ripresa del servizio, in carenza di sua prestazione lavorativa applicazione, con subordinata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, quale ius superveniens (quarto motivo);

che ritiene il collegio che il primo e il terzo motivo debbano essere rigettati, il secondo sia inammissibile ed il quarto debba invece essere accolto, nella parte relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5, quale ius superveniens, assorbita quella riguardante il regime previgente;

che, infatti, il primo motivo è infondato, per inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e certa comune volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 28 gennaio 2014, n. 1780; Cass. 1 luglio 2015, n. 13535; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25844), neppure rilevando il semplice reperimento di altra occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21310; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2732): trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2906) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 4 agosto 2011, n. 16932 con affermazione del principio ai sensi dell’art. 306 bis c.p.c., n. 1);

che il secondo motivo è inammissibile, per inconfigurabilità del vizio di ultrapetizione denunciato, avendo la Corte pronunciato su motivo di appello e pertanto in corrispondenza di specifica devoluzione (dal penultimo capoverso di pg. 13 al secondo di pg. 14 della sentenza), ridondante nella genericità del motivo, sotto il profilo di inidonea confutazione (in particolare con quelle a pg. 10 del ricorso) delle argomentazioni ivi svolte dalla Corte veneziana, in violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202);

che parimenti inammissibile è il terzo, per novità della questione dedotta, mai prima prospettata, non avendone trattato la sentenza impugnata, nè il ricorrente offerto una specifica indicazione, con debita trascrizione, degli atti nei quali essa sia stata eventualmente trattata nei gradi precedenti, pure violando così il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324): essendo in ogni caso il giudizio di indispensabilità, implicante la valutazione sull’attitudine della prova nuova a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, riservato esclusivamente al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass. 20 giugno 2006, n. 14133);

che invece è fondato il quarto motivo in parte qua, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al quarto motivo nei limiti detti, rigettato il primo ed inammissibili gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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